Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La sponsorizzazione nei contratti pubblici
- Enzo De Falco
La sponsorizzazione nei contratti pubblici
La sponsorizzazione nei contratti pubblici
QUADRO NORMATIVO SUI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma sui contratti di sponsorizzazione in generaleL’art. 43 della L. 449/1997 ammette i contratti di sponsorizzazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati o associazioni senza fini di lucro “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”. In ogni caso essi devono essere diretti “al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorizzazione dei servizi pubblici locali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorizzazione dei beni culturali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sponsorizzazione nel Codice dei contratti pubbliciL’art. 19 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) disciplina i contratti di sponsorizzazione in generale. Esso stabilisce al comma 1 che “l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”. È evidente che tale dispositivo attiene esclusivamente alle sponsorizzazioni c.d. “pure” o di “puro finanziamento” in cui lo sponsor si obbliga a corrispondere alla P.A. unicamente un finanziamento in denaro o ad accollarsi il debito per la realizzazione dell’iniziativa o ad assumersi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti dalla P.A. Pertanto, in tal caso la sponsorizzazione prescinde dalla procedura d’appalto dell’opera o della prestazione, ma essa è accessibile a tutti (ovvero a qualsiasi soggetto indipendentemente dalla sua natura sociale ed economica) tramite partecipazione alla manifestazione d’interesse e/o procedura di selezione di cui all’avviso pubblico previsto dalla norma.
La sponsorizzazione pura può essere “integrale”, se prevede il finanziamento dell’intera spesa occorrente per la realizzazione dell’iniziativa sponsorizzata, o “parziale”, se ammette che il soggetto finanziatore (sponsor) possa impegnarsi a finanziare anche solo in parte l’iniziativa della P.A. Si rileva, altresì, che la norma dell’art. 19 del D. Leg.vo 50/2016 esige la pubblicazione di un avviso pubblico non solo quando la sponsorizzazione discenda dall’iniziativa propria della stazione appaltante, ma anche quando essa sia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I chiarimenti dell’AutoritàDelib. Aut. Vigilanza contratti pubblici 27/07/2007, n. 277 Nel provvedimento citato, l’Autorità afferma che “è incompatibile con la natura giuridica del contratto di sponsorizzazione la previsione di un pagamento obbligatorio a favore della s.a., in quanto determina un onere improprio in capo al concorrente/sponsor. Infatti, tale contratto è caratterizzato dalla circostanza che al vantaggio conseguito dallo sponsor non corrisponda l’erogazione di un corrispettivo in denaro all’amministrazione, bensì un risparmio di spesa per quest’ultima nell’esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture. La previsione nei bandi di gara di clausole che impongono, ai fini della partecipazione, il pagamento di oneri non trova alcun riscontro giuridico e risulta non conforme alla normativa sugli appalti pubblici, nonché a quella sull’attività delle amministrazioni pubbliche. Tali clausole, oltre a determinare un’evidente limitazione alla partecipazione alla gara, producono oneri aggiuntivi in capo al partecipante. Non può essere imposto al concorrente, a pena di esclusione, di acquistare la documentazione inerente l’appalto e l’unico onere sostenibile è quello relativo al rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara (cfr. determinazione n. 2/2000)”. La deliberazione, sebbene emessa in vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, contiene comunque un principio cardine tuttora attuale che è quello di non poter statuire con il bando di gara una condizione impositiva di natura patrimoniale a favore della stazione appaltante per partecipare a una gara d’appalto pubblico.
Delib. Aut. Vigilanza contratti pubblici 08/02/2012, n. 12 In vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D. Leg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PASSIVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità e tipologie di sponsorizzazioni passiveNella sponsorizzazione passiva, la P.A. assume il ruolo di soggetto sponsorizzato (c.d. sponsee) a cui il soggetto finanziatore (detto “sponsor”) paga un corrispettivo patrimoniale che può essere in danaro o in prestazioni di lavori, servizi e forniture a propria cura e spese. Pertanto, le sponsorizzazioni passive, qualificabili come contratti “attivi” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La clausola di sponsorizzazione facoltativa accessoria al bando di garaRelativamente alle sponsorizzazioni passive, ove l’oggetto prevalente del contratto è l’appalto di lavori, servizi e forniture, mentre la sponsorship assume un ruolo accessorio, la P.A. inserisce nel bando di gara dell’appalto principale la c.d. “clausola di sponsorizzazione”. In punto di diritto, detta clausola deve essere formulata in modo tale da non alterare i principi di concorrenza del libero mercato. Il Consiglio di Stato, A.P., 18/06/2002, n. 6, ha dichiarato la legittimità della clausola di sponsorizzazione facoltativa (e non tassativa) accessoria al bando di gara con valutazione a punteggio, stabilendo che “appare, quindi, legittima, ad avviso del Collegio, l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri. In presenza della manifestazione di una siffatta disponibilità da parte del concorrente risultato aggiudicatario si verificherà, in particolare, un caso di accessione del contratto di sponsorizzazione a quello relativo al servizio di tesoreria. 6) Presupposto di legittimità di tale operazione è, comunque, come indicato anche dalla ripetuta decisione n.6073/2001, che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione. Non di meno, l’attribuzione dei punteggi dovrà privilegiare, essenzialmente, gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente ed all’economia del servizio di tesoreria in sé considerato, dovendo l’Amministrazione individuare in proposito criteri in grado, almeno potenzialmente, di differenziare in modo significativo le offe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplina e contenuti del contratto di sponsorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeneralitàIn primis occorre chiarire che: a) a norma del D. Leg.vo 50/2016, art. 3 comma 1 lettera ii) gli “appalti pubblici” sono “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clausole del contratto di sponsorizzazioneLe principali clausole del contratto di sponsorizzazione riguardano: - i dati delle parti: i dati identificativi (istituzionali, fiscali, societari, commerciali, ecc.) dello sponsor e dello sponsee; - l’oggetto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giurisprudenza e pareri dell’AutoritàLa sentenza del Consiglio di Stato 03/10/2017, n. 4614, ha puntualizzato che “la sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale. Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa - cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini: la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine […] Resta comunque l’esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. E’ infatti il caso di rilevare che è per questa essenziale ragione che un tale contratto pubblico, per quanto “gratuito” in senso finanziario (ma non economico), non può che rimanere nel sistema selettivo del d.lgs. n. 50 del 2016: altrimenti, se ne fosse fuori, portando alle conseguenze un diverso ragionamento, l’Amministrazione appaltante potrebbe scegliere il contraente a piacimento, con ciò ingenerando un’evidente lesione della par condicio dei potenziali interessati al contratto proprio per quell’utile immateriale e ledendo gli stessi principi di derivazione eurounitaria del mercato concorrenziale che sono alla base delle comm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorizzazione tecnica parzialeLa sponsorizzazione tecnica parziale, nel rispetto dei principi statuiti dall’art. 19 comma 2 del D. Leg.vo 50/2016, nonché dall’art. 151 del |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilità economica della sponsorizzazioneAppare superfluo precisare che l’oggetto della sponsorizzazione associato all’appalto deve avere una concreta suscettività economica, sebbene immateriale perché costituita essenzialmente da un ritorno d’immagine, che giustifichi e bilanci la controprestazione dello sponsor. Tale suscettività economica, da misurarsi in termini di effettiva attitudine dell’opera, del |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralità della procedura di appaltoUna regola fondamentale, a cui deve uniformarsi la P.A. che ricorre alla sponsorizzazione per finanziare i propri appalti, è che la procedura d’appalto dei lavori, serviz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carattere di facoltatività della sponsorizzazioneLa sponsorizzazione per sua natura è assimilabile a una libera vendita di diritti pubblicitari e, dunque, se correlata a una procedura d’appalto esperita dalla P.A. non può essere imposta come gravame di accesso al confronto competitivo inserendo a tal uopo nel bando di gara un’apposita clausola coercitiva (nessuno può essere costretto ad acquistare o finanziare). Invero, sono i competitors in regime di libero mercato ad avanzare proposte d’offerta a fronte della pubblicazione di un bando di sponsorizzazione e a fissarne il relativo prezzo in ragione della sua appetibilità. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità ai principi fondamentali del CodiceIn ogni caso, la P.A. che fa ricorso alla sponsorizzazione tecnica correlata a un appalto deve comunque conformarsi ai principi fondamentali imposti dall’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016 e in particolare: - comma 1: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Determina a contrarreAlla luce di quanto sinora esplicitato, ove la P.A. decida di ricorrere alla sponsorship, la dete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESEMPI PRATICI DI SPONSORIZZAZIONELa sponsorizzazione, come ampiamente chiarito, non può interferire con i criteri di aggiudicazione dell’appalto disciplinati dal Codice dei contratti pubblici. Ciononostante, quantunque la selezione della migliore offerta della gara d’appalto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattispecie di appalto con prezzo più bassoAi fini dell’aggiudicazione dell’appalto sponsorizzato, che deve essere necessariamente affidato a un unico soggetto trattandosi di sponsorizzazione “tecnica”, occorre stabilire nel bando di gara equi criteri estimativi secondo cui associare la migliore offerta di appalto con la migliore offerta di sponsorizzazione, tenendo conto dei rispettivi interessi contrapposti ovvero quello pubblico della P.A. di acquisire l’offerta complessiva economicamente più conveniente e quello privato dell’appaltatore di essere libero di svincolarsi dall’impegno di gara qualora il miglior prezzo di sponsorizzazione dedotto in gara, offerto da altri, fosse per lui non sostenibile e perciò non accettabile. Dunque, affinché venga garantito il giusto equilibrio tra l’offerta di appalto e quella di sponsorizzazione, atteso che la seconda afferisce comunque alla realizzazione di una parte della prestazione (e non a un finanziamento monetario a fondo perduto), il prezzo di aggiudicazione della gara deve corrispondere al miglior prezzo di appalto scontato del miglior prezzo di sponsorizzazione, al quale deve allinearsi il concorrente risultato essere primo graduato nella gara d’appalto, questa prevalente sulla selezione dello sponsor (che è complementare), pena lo scorrimento di graduatoria con le stesse modalità.
Supponiamo, per esempio, che la graduatoria della gara d’appalto (espletata secondo i criteri del D. Leg.vo 50/2016) sia costituita da quattro offerte ammesse non anomale: A1 - A2 - A3 - A4. Detraendo dai prezzi di appalto i rispettivi prezzi di sponsorizzazione offerti S1 - S2 - S3 - S4, si deducono i prezzi netti offerti (PN) per l’aggiudicazione che non necessariamente si troveranno in ordine crescente:
Esempio 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattispecie dell’appalto con offerta economicamente più vantaggiosaOve la sponsorizzazione, oltre a prevedere la parziale esecuzione della prestazione oggetto di gara, includa anche l’offerta di opere, beni o servizi aggiuntivi alla base d’appalto nei termini prescritti dal bando che ne prevede la facoltà, la valutazione della migliore proposta è condotta in termini tecnici ed economici sulla base di una scala di valori a punti predeterminata nel bando di gara. In tal caso, la selezione della migliore offerta per l’affidamento dell’appalto segue comunque i criteri del D. Leg.vo 50/2016 (che per tale fattispecie sono necessariamente quelli del rapporto qualità/prezzo), mentre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto deve comunque tener conto della clausola di sponsorizzazione parziale preordinata al valore tecnico-economico della prestazione complessivamente considerata. Per cui, il valore dell’appalto espresso in punti (che rappresenta l’offerta di gara) sommato al valore di sponsorizzazione anch’esso espresso in punti (che rappresenta la proposta di sponsorizzazione, eventualmente perfezionata con la miglioria richiesta dalla P.A.), deve essere in totale quello più vantaggioso per la stazione appaltante. Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto sponsorizzato, che deve essere necessariamente affidato a un unico soggetto trattandosi di sponsorizzazione tecnica, affinché venga garantito il giusto equilibrio tra l’offerta di appalto e quella di sponsorizzazione, atteso che la seconda afferisce comunque alla realizzazione di una parte della prestazione (e non a un finanziamento monetario a fondo perduto), il punteggio di aggiudicazione della gara deve corrispondere al miglior punteggio di appalto incrementato del miglior punteggio di sponsorizzazione, al quale deve allinearsi il concorrente risultato essere primo graduato nella gara d’appalto, questa prevalente sulla selezione dello sponsor (che è complementare), pena lo scorrimento di graduatoria con le stesse modalità.
Supponiamo per esempio che la graduatoria della gara d’appalto (espletata secondo i criteri del D. Leg.vo 50/2016) sia costituita da quattro offerte ammesse non anomale: A1 - A2 - A3 - A4. Sommando ai punteggi di appalto i rispettivi punteggi di sponsorizzazione S1 - S2 - S3 - S4, si deducono i punteggi complessivi di aggiudicazione (PC) che non necessariamente si troveranno in ordine decrescente:
Esempio 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esempi di sponsorizzazione pura parzialeLa sponsorizzazione pura o di puro finanziamento di cui all’art. 19 comma 1 del D. Leg.vo 50/2016 è caratterizzata dal fatto che il soggetto finanziatore (sponsor) si obbliga solo a finanziare in toto o in parte l’iniziativa della P.A. La fattispecie di cui si tratta, che è quella di maggiore interesse, è la sponsorizzazione parziale, finalizzata perciò a sovvenzionare l’attività della P.A. tramite un contributo economico che copra una quota parte della spesa complessiva occorrente per l’iniziativa. In tal caso, l’offerta economica della sponsorizzazione (corrispondente al prezzo di sponsorizzazione di cui agli esempi illustrati infra) è pari: 1) alla somma di denaro elargita, in caso di finanziamento in numerario; 2) al valore economico del debito della P.A., in caso di accollo debiti; 3) al valore economico delle obbligazioni corrispettive a carico della P.A., in caso di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti per l’iniziativa.
Se il valore della sponsorship supera i 40.000 euro è tassativo applicare la procedura prevista dall’art. 19 D. Leg.vo 50/2016. Pertanto, la sponsorizzazione è soggetta “alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
La sponsorizzazione è aperta a tutti, compresi coloro che partecipano alla gara d’appalto dell’attività da sponsorizzare. La sponsorizzazione deve essere disciplinata dall’apposito avviso pubblico, richiamato per relationem anche nel bando di gara dell’appalto, assicurando il rispetto del principio di segretezza delle offerte e di prevalenza del procedimento d’appalto (oggetto principale dell’iniziativa della P.A.) su quello di sponsorizzazione (elemento complementare).
Affinché tali condizioni si verifichino, si ritiene opportuno applicare il seguente protocollo: pubblicare contestualmente, nei modi di legge, il bando di gara d’appalto e l’avviso pubblico di sponsorizzazione in cui, oltre a fissare un’unica scadenza per la presentazione delle offerte, statuire: 1) nel bando, aperto agli operatori economici del settore, la facoltà per i concorrenti di partecipare alla sponsorizzazione parziale dell’appalto secondo le regole contenute nell’avviso pubblico di sponsorizzazione; 2) nell’avviso, aperto a tutti anche a chi non partecipa alla gara d’appalto, i criteri di selezione dello sponsor con particolare rilievo all’esercizio del diritto di prelazione riservato all’aggiudicatario dell’appalto qualora accetti di subentrare nella migliore offerta di sponsorizzazione proposta in gara o, viceversa, all’obbligo per lo stesso di eseguire l’appalto anche se sponsorizzato da un soggetto terzo (per i dettagli applicativi si rinvia agli esempi che seguono).
Tale protocollo si differenzia da quello della sponsorizzazione tecnica parziale in virtù del fatto che la sponsorizzazione pura non è correlata a un facere, ovvero all’esecuzione di una prestazione, ma si sostanzia in un mero finanziamento promozionale che prescinde dall’appalto dell’attività sponsorizzata.
Come già più volte affermato, la sponsorizzazione non può interferire con i criteri di aggiudicazione dell’appalto disciplinati dal Codice dei contratti pubblici. Pertanto, la selezione dell’appaltatore segue i criteri del D. Leg.vo 50/2016, mentre la selezione dello sponsor segue i criteri fissati dalla P.A., incluso il diritto di prelazione riservato all’aggiudicatario dell’appalto. In ogni caso la clausola di sponsorizzazione parziale è preordinata all’economia di spesa. Per cui, ai fini dell’aggiudicazione, il prezzo dell’appalto (che rappresenta la componente passiva) al netto del prezzo di sponsorizzazione (che rappresenta la componente attiva) deve essere in totale quello economicamente più vantaggioso per la stazione appaltante.
Ai fini pratici, se l’aggiudicatario dell’appalto non coincide con colui che ha presentato la migliore offerta di sponsorizzazione, affinché venga comunque garantito il massimo risparmio di spesa per la P.A. - in quanto condizione posta a presidio del principio di economicità dell’iniziativa di sponsorizzazione - l’iter selettivo deve comunque essere teso ad aggiudicare l’appalto e la sponsorizzazione ai rispettivi prezzi più vantaggiosi per lo sponsee in ragione delle offerte presentate in gara. Pertanto, la stazione appaltante deve innanzitutto chiedere all’aggiudicatario se vuole esercitare il diritto di prelazione sulla sponsorship accettando di subentrare nella migliore offerta di sponsorizzazione proposta in gara: se l’appaltatore accetta, a egli è affidata, in aggiunta all’appalto, anche la sponsorizzazione; viceversa, egli resta comunque obbligato per la sola esecuzione dell’appalto, mentre lo sponsor è colui che ha proposto la migliore offerta di sponsorizzazione. Tuttavia, può accadere che il migliore sponsor selezionato in gara sia un concorrente della procedura d’appalto il quale, presumibilmente, potrebbe non essere più interessato alla sponsorship in quanto non affidatario dell’appalto. In tale eventualità, e considerato che la sponsorizzazione non può mai essere imposta ma assume carattere vincolante solo con la firma del relativo contratto, lo sponsor può sempre ritirare la sua offerta di sponsorizzazione e, quindi, per la selezione del nuovo sponsor si procede per scorrimento di graduatoria.
Esempio 1 Supponiamo che: a) la graduatoria della gara d’appalto (espletata secondo i criteri del D. Leg.vo 50/2016 fissati nel bando) sia costituita da quattro offerte ammesse non anomale; b) la graduatoria di selezione dello sponsor (espletata secondo i criteri fissati dalla P.A. nell’avviso) sia costituita da sette offerte ammesse di cui quattro presentate dai “concorrenti” della gara d’appalto e tre dai “candidati” della sponsorizzazione.
Si evidenzia che a parità di offerta di sponsorizzazione prevale quella del concorrente della gara d’appalto che, come detto, beneficia del diritto di prelazione. L’offerta aggiudicataria della gara d’appalto è la A1 di € 60.000 (presentata dal concorrente 1) che è economicamente la più vantaggiosa per la stazione appaltante. La migliore offerta di sponsorizzazione è la S5 di € 25.000 (presentata dal candidato 1) che è economicamente la più vantaggiosa per la P.A. Visto che l’aggiudicatario dell’appalto non coincide con lo sponsor, la P.A. chiede all’appaltatore se intende esercitare il diritto di prelazione sulla sponsorship accettando di subentrare nella migliore offerta di sponsorizzazione proposta in gara: a) se l’appaltatore accetta, a egli è affidata, in aggiunta all’appalto di € 60.000, anche la sponsorizzazione per € 25.000 che surroga la sua offerta iniziale di € 5.000, per cui il prezzo netto complessivo dell’appalto si riduce a: 60.000 - 25.000 = € 35.000;
|
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
- Emanuela Greco
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
11/10/2024
- Catasto, le modifiche sprint da Italia Oggi
- Ape post riqualificazioni in aumento del 2,4% da Italia Oggi
- Alla Onlus 110% per tutto il 2025 da Italia Oggi
- Credito 4.0: il rent to buy non è un investimento agevolabile da Italia Oggi
- Dati obbligatori per il 5.0 da Italia Oggi
- Progetti, geologi senza tutele da Italia Oggi