Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti nel settore dei beni culturali e divieto di avvalimento
In particolare il TAR ha affermato che il divieto di ricorso all’avvalimento, previsto dall’art. 146, comma 3, D. Leg.vo 50/2016, riguarda i soli contratti che hanno ad oggetto i beni culturali tutelati ai sensi del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (v. art. 145, D. Leg.vo 50/2016) e cioè quelli:
- che possono essere definiti come beni culturali per legge (art. 10, comma 2, D. Leg.vo 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, etc.) o per dichiarazione della Soprintendenza (art. 13, D. Leg.vo 42/2004);
- che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell’insussistenza di tale interesse (art. 12, D. Leg.vo 42/2004: cose immobili e mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro e realizzate da oltre settanta anni).
Ne consegue che l’art. 146, comma 3, D. Leg.vo 50/2016 - da considerarsi norma di stretta interpretazione in quanto derogatoria di un istituto di ordine generale ai fini della partecipazione, quale è l’avvalimento - non è applicabile all’appalto che abbia ad oggetto - come nel caso di specie - la manutenzione di impianti elettrici, impianti speciali, impianti di protezione contro i fulmini, sistema di gestione e controllo centralizzato dell’impianto elettrico, celle frigorifere, cappe chimiche, porte tagliafuoco, etc. in quanto non riguarda specificamente i beni culturali, ma solo la manutenzione di locali destinati ad accoglierli.