D. P.R. 26/04/1986, n. 131 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN1233

D. P.R. 26/04/1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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D. Leg.vo 13/12/2024, n. 192
-
D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
-
D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139
- D. Leg.vo 14/06/2024, n. 87
- D. Min. Economia e Fin. 21/12/2023
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D. Min. Economia e Fin. 20/12/2022
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- Sent. Corte Cost. 07/06/2022, n. 140
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- D. Min. Economia e Fin. 21/12/2021
- D.L. 25/05/2021, n. 73
(L. 23/07/2021, n. 106)
- D. Min. Economia e Fin. 18/12/2020
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D. Min. Economia e Fin. 20/12/2019
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Min. Economia e Fin. 19/12/2018
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Min. Economia e Fin. 20/12/2017
- Sent. Corte Cost. 13/07/2017, n. 177
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2016
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Min. Economia e Fin. 22/12/2014
- D.L. 12/05/2014, n. 74 (L. 26/06/2014, n. 93)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2013
- D.L. 12/09/2013, n. 104 (L. 08/11/2013, n. 128)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D. Min. Economia e Fin. 22/12/2011
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2010
- L. 13/12/2010, n. 220
- Sent. Corte Cost. 07/06/2010, n. 198
- D. Min. Economia e Fin. 23/12/2009
- D. Min. Economia e Fin. 21/05/2009
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D. Min. Economia e Fin. 07/01/2008
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006 n. 248)
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 24/12/2003, n. 350
- D. Min. Economia e Fin. 18/12/2003
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003 n. 326)
- Sent. Corte Cost. 03/06/2003, n. 202
- Sent. Corte Cost. 21/11/2002, n. 522
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Min. Economia e Fin. 24/12/2001
- D. Leg.vo 04/05/2001, n. 207
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- D. Min. Finanze 28/12/2000
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- D.P.R. 18/08/2000, n. 308
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 03/06/1999, n. 157
- L. 13/05/1999, n. 133
- Sent. Corte Cost. 10/05/1999, n. 154
- L. 18/02/1999, n. 28
- D. Min. Finanze 11/01/1999
- L. 23/12/1998, n. 448
- D. Min. Finanze 08/07/1998, n. 223
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473
-
D. Leg.vo 18/12/1997, n. 472
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 463
- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
- D. Leg.vo 04/12/1997, n. 460
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997 n. 30)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996 n. 425)
- L. 28/12/1995, n. 549
- L. 24/12/1993, n. 537
- D.L.30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993 n. 427)
- D.L. 22/05/1993, n. 155 (L. 19/07/1993 n. 243)
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993 n. 75)
- L. 02/12/1991, n. 399
- D. Leg.vo 23/07/1991, n. 240
- D.L. 13/05/1991, n. 151 (L. 12/07/1991 n. 202)
- L. 29/12/1990, n. 408
- D.L. 30/09/1989, n. 332 (L. 27/11/1989 n. 384)
- L. 05/05/1989, n. 171
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989 n. 154)
- Errata Corrige in G.U. 12/05/1986, n. 108
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Articolo 1

1. È approvato l’unito Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, vistato dal proponente.

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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO
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Titolo I - Disposizioni generali

 

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Art. 1 - Oggetto dell’imposta

L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli

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Art. 2 - Atti soggetti a registrazione

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

a) gli a

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Art. 3 - Contratti verbali

1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

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Art. 4 - Operazioni di società ed enti esteri

1. Sono soggetti a registrazione:

a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero;

b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità

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Art. 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizi

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Art. 6 - Caso d’uso

1. Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività am

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Art. 7 - Atti non soggetti a registrazione

1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se pres

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Art. 8 - Registrazione volontaria

1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

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Titolo II - Registrazione degli atti

 

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Art. 9 - Ufficio competente

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro

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Art. 10 - Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti ester

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Art. 11 - Richiesta di registrazione degli atti scritti

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall’ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. N55

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 10 devono presentare, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia ce

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Art. 12 - Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti

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Art. 13 - Termini per la richiesta di registrazione

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero. N46

1-bis.

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Art. 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un

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Art. 15 - Registrazione d’ufficio

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 la registrazione è eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta:

a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdiz

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Art. 16 - Esecuzione della registrazione

1. Salvo quanto disposto nell’art. 17, la registrazione è eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta. N160

2. L’ufficio può differire la liquidazione dell’imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro un termine di decadenza.

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Art. 17 - Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

N56

1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta

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Art. 18 - Effetti della registrazione

1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’art. 16, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art. 2704 del codice civile.

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Art. 19 - Denuncia di eventi successivi alla registrazione

1. L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi

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Titolo III - Applicazione dell’imposta
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Art. 20 - Interpretazione degli atti

1. N40 L’imposta è applicata secondo la intrinseca na

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Art. 21 - Atti che contengono più disposizioni

1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è sogge

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Art. 22 - Enunciazione di atti non registrati

1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto c

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Art. 23 - Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise

1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corri

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Art. 24 - Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile, a meno che

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Art. 25 - Atti a titolo oneroso e gratuito

1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’impo

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53363 12387940
Art. 26 - Presunzione di liberalità

1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fin

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Art. 27 - Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa.

2. Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti

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Art. 28 - Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel cont

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Art. 29 - Transazione

1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione

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Art. 30 - Ratifica, convalida o conferma

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell’art. 22.

2. Quando

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Art. 31 - Cessione del contratto

1. La cessione del contratto è soggetta all’imposta con l’aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall’art

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53363 12387946
Art. 32 - Dichiarazione di nomina

1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all’imposta in misura fissa a c

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53363 12387947
Art. 33 - Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto è soggetto all’imposta stabilita per l’atto per il quale è stato conferito.

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53363 12387948
Art. 34 - Divisioni

1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla

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53363 12387949
Art. 35 - Contratti a prezzo indeterminato

1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo

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53363 12387950
Art. 36 - Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

1. Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata al

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Art. 37 - Atti dell’autorità giudiziaria

1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, prov

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53363 12387952
Art. 38 - Irrilevanza della nullità e dell’annullabilità dell’atto

1. La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

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53363 12387953
Art. 39 - Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di regis

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53363 12387954
Art. 40 - Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del

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53363 12387955
Art. 41 - Liquidazione dell’imposta

1. L’imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall’ufficio mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposiz

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53363 12387956
Art. 42 - Imposta principale, suppletiva e complementare

1. È principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni eff

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Titolo IV - Determinazione della base imponibile
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53363 12387958
Art. 43 - Base imponibile

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:

a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;

b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta;

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53363 12387959
Art. 44 - Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in segu

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53363 12387960
Art. 45 - Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all’art. 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni imm

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53363 12387961
Art. 46 - Rendite e pensioni

1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione è costituito:

a) dal ventuplo dell’annualità N3 s

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Art. 47 - Enfiteusi

1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell’enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del

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53363 12387963
Art. 48 - Valore della nuda proprietà dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione

1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il val

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Art. 49 - Crediti

1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi c

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Art. 50 - Atti ed operazioni concernenti società, enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

N65

1. Per gli atti costitutivi

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Art. 51 - Valore dei beni e dei diritti

1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valo

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Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende

N4

1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. N67

2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione de

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Art. 52-bis - Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione

N70

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Art. 53 - Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

1. Se l’atto non contiene la dichiarazione di valore né l’indicazione del corrispettivo, l’ufficio determina la base imponibile, salva l’appli

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Art. 53-bis - Attribuzioni e poteri degli uffici

N71

1. Fermo re

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Titolo V - Riscossione dell’imposta
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53363 12387972
Art. 54 - Riscossione dell’imposta in sede di registrazione

1. All’atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l’imposta liquidata a norma del comma 1 dell’art. 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l’ufficio ritiene corrispondente all’imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.

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Art. 55 - Riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione

1. N7 Il pagamento dell’imposta complementare, dovuta in base all’accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle

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53363 12387974
Art. 56 - Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria N156 di primo grado e per il resto

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Art. 57 - Soggetti obbligati al pagamento

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. N186

1.1.

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53363 12387976
Art. 58 - Surrogazione all’amministrazione

1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l’imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’

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53363 12387977
Art. 59 - Registrazione a debito

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amm

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53363 12387978
Art. 60 - Modalità per la registrazione a debito

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell’art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell’originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell’interesse dell’amministrazione dello Stato o della persona o dell’

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Art. 61 - Recupero delle imposte prenotate a debito

1. N9

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Titolo VI - Disposizioni varie
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Art. 62 - Nullità dei patti contrari alla legge

1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte in

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Art. 63 - Comunicazione di atti e notizie

1. I soggetti di cui all’art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro

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Art. 64 - Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso

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Art. 65 - Divieti relativi agli atti non registrati

1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.

2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla

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Art. 66 - Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

N11

1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registra

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Art. 67 - Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Gl

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Art. 68 - Controllo del repertorio

1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amminis

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53363 12387988
Titolo VII - Sanzioni
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53363 12387989
Art. 69 - Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia

N83

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53363 12387990
Art. 70 - Tardività del pagamento

N84

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
53363 12387991
Art. 71 - Insufficiente dichiarazione di valore

N85

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
53363 12387992
Art. 72 - Occultazione di corrispettivo

N86

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53363 12387993
Art. 73 - Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

N87

1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrat

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53363 12387994
Art. 74 - Altre infrazioni

N89

1. Chi dichiara di non possedere, r

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53363 12387995
Art. 75 - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

N12

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53363 12387996
Titolo VIII - Decadenza e prescrizione
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53363 12387997
Art. 76 - Decadenza dell’azione della finanza

1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
53363 12387998
Art. 77 - Decadenza dell’azione del contribuente

1. Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
53363 12387999
Art. 78 - Prescrizione del diritto all’imposta

Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

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53363 12388000
Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali
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53363 12388001
Art. 79 - Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
53363 12388002
Art. 80 - Altre disposizioni

1. La disposizione del comma 3 dell’art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la

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53363 12388003
Art. 81 - Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.

 

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53363 12388004
Tariffa Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Tariffa Parte I Articolo 1 N43

 

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi:

9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis):

2 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale:

15 per cento N42

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies):

1,5 per cento N23

Note:

I) N13

II) N13

II-bis) N41 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento N27 agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) N16 che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; N51

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 1 18, all’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237,e 20 maggio 1992, n. 293, all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 34 8, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 38 8, all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 45 5, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 7 5 e all’articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 1 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. N99

4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. N21 N100

II-ter). N101

II-quater). N102

II-quinquies). N103

II-

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53363 12388005
Tariffa Parte II - Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso

Tariffa Parte II Articolo 1

1. Atti indicati:

 

a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.. le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima

 

b) nell’art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto

euro 200,00 N136

Nota: N137

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di n

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53363 12388006
Tabella - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Tabella Articolo 1 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

 

Tabella Articolo 2 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie N156 e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

 

Tabella Articolo 3 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti producibili in procedimenti non contenziosi

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d’ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico. b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito. Nota: Ai fini della lettera b) all’a

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53363 12388007
Prospetto - Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento

N29

 

Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente

Da 0 a 20

38

da 21 a 30

36

da 31 a 40

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Testo completo aggiornato, vigente alla data di caricamento (15/09/2014).

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