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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 21/06/2022, n. 73
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 30/12/2018, n. 145
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- L. 28/12/2015, n. 221
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D.L. 24/01/2015, n. 4 (L. 24/03/2015, n. 34)
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- D.L. 28/03/2014, n. 47 (L. 23/05/2014, n. 80)
- Sentenza C. Cost. 14/03/2014, n. 50
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 12/09/2013, n. 104 (L. 08/11/2013 n. 128)
- D.L. 31/08/2013, n. 102 (L. 28/10/2013, n. 124)
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 20/06/2012, n. 79 (L. 07/08/2012, n. 131)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- L. 22/12/2011, n. 214
- L. 14/09/2011, n. 148
- L. 12/07/2011, n. 106 (“decreto sviluppo”)
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PremessaIl Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' |
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Art. 2. - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare1. N31 2. N32 3. N33 4. N34 5. N35 6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erarial |
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Art. 3. - Cedolare secca sugli affitti1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. 2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti "è ridotta “al 10 per cento |
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Art. 4. - Imposta di soggiorno1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.N58 |
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Art. 5. - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche |
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Art. 6. - Imposta di scopo1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo “52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche” |
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Art. 7. - Federalismo fiscale municipale1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tr |
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Art. 8. - Imposta municipale propria1. L'imposta municipale propria è istituita N22, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili ", fatto |
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Art. 10. - Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
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Art. 12. - Misure in materia di finanza pubblica1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 2. In ogni |
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Art. 13. - Fondo perequativo per comuni e province1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti pe |
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Art. 14. - Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie1. L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni N56. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. N29"Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3"N44 ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14". N46 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito |
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