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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 31/10/2011, n. 105/E
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Risoluz. Ag. Entrate 31/10/2011, n. 105/E
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[Premessa] |
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PremessaCon l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 13 |
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QuesitoL’istante fa presente di aver acquistato un’abitazione in data 22 luglio 2010 fruendo del |
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Soluzione interpretativa prospettata dall’istanteL’istante, tenuto conto che non sono ancora decorsi i diciotto mesi dalla data di acquisto dell |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateCon riferimento al quesito prospettato dall’istante, si evidenzia quanto segue. La lettera a) del comma 1 della Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), tra i requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, richiede che l’immobile da acquistare “sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”. In altri termini, per fruire dell’agevolazione “prima casa” occorre, tra l’altro, che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo. In questo ultimo caso, l’acquirente deve rendere la dichiarazione di impegno nell’atto di acquisto. In proposito, la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, parag. 2.4, ha chiarito che “ai fini della corretta valutazione del requisito di residenza, dovrà considerarsi che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al comune, ai sensi dell’art.18, comma 1 e 2, del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente) la dichiarazione di trasferimento…” . La dichiarazione dell’acquirente di volere stabilire la residenza nei diciotto mesi è prevista dalla legge a “pena di decadenza” dall’agevolazione. Il mancato trasferimento nel termine dei diciotto mesi comporta, quindi, la perdita dell’agevolazione. La decadenza si verifica alla scadenza del diciottesimo mese dalla data dell’atto; prima di tale scadenza, infatti, il contribuente risulta ancora nei termini per adempiere all’impegno preso. Nella fattispecie rappresentata, l’istante, pur avendo assunto in atto l’impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune, decide, in data successiva, di non adempiere a detto impegno, per motivi personali. Chiede, pertanto, se possa rinunciare alla predetta agevolazione pagando la differenza tra l’imposta ordi |
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