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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 01/06/2007, n. 121/E
Risoluz. Ag. Entrate 01/06/2007, n. 121/E
Risoluz. Ag. Entrate 01/06/2007, n. 121/E
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[Premessa] |
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QuesitoL’interpellante espone alcuni quesiti aventi ad oggetto l’interpretazione della disciplina fiscale di cui agli artt. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 52, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteL’interpellante ritiene che, nonostante la norma faccia riferimento espresso alla figura del notaio, il sistema di determinazione della base imponibile dell’immobile con modalità catastale, non possa essere limitato soltanto agli atti pubblici o privati autenticati, ma si estenda anche agli atti privati non autenticati e agli atti dell’autorità giudiziaria (quesito 1). Perviene a tale conclusione sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte. Circa le scritture private non autenticate il contribuente ritiene che in presenza di tutti i requisiti, le agevolazioni fiscali possono essere invocate dagli interessati, non solo in atto, ma anche con apposita istanza separata presentata all’Ufficio competente per la registrazione, nel termine decadenziale di cui all |
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Risposta dell’Agenzia delle EntrateSi osserva preliminarmente, che l’istanza non può essere trattata alla stregua di un interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. R Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, infatti, «L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: (...) b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza». La fattispecie prospettata dall’interpellante, invece, non è direttamente riferibile ad un caso concreto, in quanto i quesiti posti sono finalizzati ad ottenere un parere concernente l’interpretazione astratta di norme tributarie, senza riferimento alla posizione fiscale dello stesso interpellante. L’istanza, pertanto, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 209 del 2001. Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito le fattispecie prospettate, con un parere reso nel quadro dell’attività di consulenza giuridica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99/E. Preliminarmente è opportuno osservare che il testo unico dell’imposta di registro prevede: — all’articolo 43, comma 1, lettera a) che «la base imponibile (…) è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene»; — all’articolo 51, comma 1, che «… si assume come valore dei beni … quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito»; — al successivo comma 2 che «per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari (…) si intende per valore il valore venale in comune commercio»; — all’articolo 52, comma 1 che «l’ufficio se ritiene che |
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