N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 2, comma 18, della L. 24/12/2003, n. 350, a decorrere dal 01/01/2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecari e catastali i moltiplicatori previsti dal quinto comma sono rivalutati nella misura del 10%. Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 7, del D.L. 12/07/2004 n. 168 (L. 30/07/2004, n. 191), a decorrere dal 01/08/2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 sono rivalutati nella misura del 20%. Ai sensi dell’art. 2, comma 45, del D.L. 03/10/2006, n. 262 a decorrere dal 03/10/2006 per le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, i moltiplicatori previsti dal comma 5 sono rivalutati nella misura del 40%.

Dalla redazione