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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 04/07/2017, n. 86/E
Risoluz. Ag. Entrate 04/07/2017, n. 86/E
Risoluz. Ag. Entrate 04/07/2017, n. 86/E
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PremessaCon l’interpello specificato in oggetto, concernente l’applicabilità del regime agevolativo ‘prim |
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QuesitoLa sig.ra XXXX fa presente che è in procinto di ricevere in donazione dalla madre un’abitazione sita nel comune di Padova e che, per tale atto, vorrebbe fruire delle agevolazioni ‘prima casa’, previste dall’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteA parere dell'istante, il soggetto che ha già acquistato un’unità immobiliare a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni ‘prima casa&rsq |
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Parere dell’Agenzia delle entrateIn merito al quesito posto, occorre rilevare, in via preliminare, che la disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione, dettata, ai fini dell’imposta di registro, dalla Nota II-bis), posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito, in virtù di quanto disposto dall'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Ricorrendone i presupposti, infatti, il contribuente può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. In particolare, il comma 3 dell’articolo 69 stabilisce che "Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione…[diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9] e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione". |
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