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17/03/2023

Agevolazioni prima casa: sospensione dei termini fino al 30/10/2023

Il Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022, conv. L. 24/02/2023, n. 14) ha prorogato fino al 30/10/2023 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa.

L'articolo 3 del D.L. 198/2022, comma 10-quinquies (convertito in Legge con la L. 24/02/2023, n. 14), ha sospeso dal 01/04/2022 al 30/10/2023 i termini previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9% sul valore catastale dell’immobile) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa, di cui alla Tariffa Parte 1, Articolo 1, nota II-bis, allegata al D.P.R. 131/1986 - Testo unico imposta di registro.
Tali termini erano già stati sospesi tra il 23/02/2020 e il 31/03/2022 dall'art. 24 del D.L. 08/04/2020, n. 23.

A. TERMINI FRUIZIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Sono pertanto sospesi nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 30/10/2023 i termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa parte I, allegata al D. P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico Imposta di registro). Si tratta in particolare dei seguenti termini:
1) termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale è necessario stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato (lettera a, comma 1 della nota II-bis);
2) termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, entro il quale è necessario procedere all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per non perdere il diritto all’agevolazione (comma 4 della nota II-bis, ultimo periodo);
3) termine di un anno dall’acquisto entro il quale è necessario alienare l’eventuale diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà (o quota anche in regime di comunione legale) su altro immobile su tutto il territorio nazionale, acquisito dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa o con le altre agevolazioni ivi menzionate (comma 4-bis della nota II-bis, introdotto dall'art. 1 della L. 208/2015, comma 55).
Quanto al termine di 5 anni prima del quale non è possibile cedere a titolo oneroso o gratuito l'immobile acquistato con i benefici, salvo riacquisto di cui al punto successivo (comma 4 della nota II-bis, primo periodo), questo non dovrebbe intendersi prorogato. Diversamente, spiega l'Agenzia delle entrate nella Circolare 13/04/2020, n. 9/E - in contrasto con la ratio della norma - si arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita.

B. TERMINE FRUIZIONE CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA DOPO ALIENAZIONE
È sospeso inoltre fino al 30/10/2023 il termine di un anno previsto dall’art. 7 della L. 448/1998 dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

ESEMPI PRATICI
La misura contenuta nell’art. 3 del D.L. 198/2022, comma 10-quinquies, è una sospensione di termini, pertanto nel computo dei termini sospesi si terrà conto del periodo decorso prima del 23/02/2020 e dopo il 30/10/2023, e non invece del periodo di sospensione.
Si formulano di seguito alcuni esempi pratici di computo dei termini sospesi.

Acquisto prima casa effettuato il 01/07/2019
1) Il termine di 18 mesi di cui al paragrafo A-1 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/01/2021, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 31/10/2023 per il tempo rimanente (quindi per 10 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 07/09/2024.
2) Il termine di un anno di cui al paragrafo A-2 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 31/10/2023 per il tempo rimanente (quindi per 4 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 07/03/2024.
3) Il termine di un anno di cui al paragrafo A-3 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 31/10/2023 per il tempo rimanente (quindi per 4 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 07/03/2024.

Vendita infraquinquennale effettuata il 01/07/2019
4) Il termine di un anno di cui al paragrafo B precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 31/10/2023 per il tempo rimanente (quindi per 4 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 07/03/2024.

Termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione
Per i termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione, il computo inizierà a far data dalla fine del periodo di sospensione stesso, e quindi dal 31/10/2023.

Dalla redazione