Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473, così recitava:

“Art. 75 - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

1. L’Ufficio del registro procede all’applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all’autore della violazione. Se è dovuta anche l’imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell’imposta o con apposito avviso.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all’erario e della personalità dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.”

Dalla redazione