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Circ. Ag. Entrate 05/08/2011, n. 41/E

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti
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[Premessa]



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Premessa

La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni di carattere fiscale c

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1. Modifiche al regime degli interessi intragruppo (articolo 23, commi da 1 a 4)


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1.1. Premessa

L’articolo 23, comma 1, del decreto introduce nell’articolo 26quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

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1.2. Il quadro normativo esistente


1.2.1. Esenzione degli interessi per effetto della Direttiva

La Direttiva e il relativo decreto di attuazione prevedono l’esenzione da imposizione degli interessi pagati da società ed enti residenti in Italia, nonché da stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato, a società ed enti residenti in Stati membri diversi ed appartenenti allo stesso gruppo (cosiddette «società consociate»), comprese le stabili organizzazioni di tali società, a condizione che le società e gli enti che ricevono gli interessi possiedano tutti i requisiti previsti dalla Direttiva e, in particolare, che possano essere considerati i beneficiari effettivi di tali redditi.

Nell’articolo 26quater del D.P.R. n. 600 del 1973 sono indicati i requisiti necessari per usufruire del predetto regime di esenzione, che sono di seguito illustrati in estrema sintesi (cfr. circolare n. 47/E del 2 novembre 2005).

È innanzitutto previsto che le società e gli enti che effettuano il pagamento e le società beneficiarie «consociate» debbono rivestire una delle forme indicate nell’allegato alla Direttiva, che siano residenti nel territorio di uno Stato membro,

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1.3. Il nuovo comma 8bis dell’articolo 26 del D.P.R. 600 del 1973

Ciò premesso, il comma 8bis introdotto nell’articolo 26quater del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 5 per cento, in luogo della ritenute ordinarie previste dalla normativa nazionale, sugli interessi pagati a soggetti non residenti in particolari casi in cui, fermi restando gli altri requisiti precedentemente richiamati, il percettore non sia in grado di dimostrare adeguatamente il proprio status di «beneficiario effettivo» secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26quater del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il legislatore ha previsto che, ai fini dell’applicazione della predetta ritenuta, devono sussistere i seguenti requisiti:

— gli interessi devono essere destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori;

— i prestiti obbligazionari devono essere negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (comma 8bis, lettera a);

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1.4. Decorrenza

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2. Riduzione aliquota della ritenuta d’acconto su bonifici (articolo 23, comma 8)

Come noto, l’art. 25 comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’obbligo per le banche e per le Poste Italiane SPA di operare una ritenuta a titolo di acconto del 10% all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. In sostanza si tratta dei pagamenti riguardanti

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3. Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali (articolo 23 commi da 12 a 15)

Con l’aggiunta dei commi 10-bis e 10-ter all’art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, R l’art. 23, comma 12, del decreto ha disciplinato due nuove ipotesi nelle quali viene consentito, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione «al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali».

Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’opzione prevista dai commi 10bis e 10-ter, si evidenzia che la stessa può essere esercitata sia dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali sia dalle imprese che non applicano tali principi.

Ciò posto, il primo periodo del comma 10-bis definisce l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva, stabilendo che sono affrancabili, in base alle previsioni di cui al comma 10 dell&rsqu

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4. Soppressione dell’obbligo della garanzia. Versamenti rateali delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e rinuncia all’impugnazione per importi superiori a 50.000 euro (articolo 23, commi 17, 18, 19 e 20).

L’art. 23 del decreto, commi da 17 a 20, ha introdotto disposizioni finalizzate ad agevolare il pagamento rateale delle somme dovute da parte dei contribuenti nelle ipotesi di accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000.

I commi da 17 a 19 hanno, in particolare, soppresso l’obbligo di prestare la garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei casi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro.

Come chiarito dalla stessa relazione illustrativa al decreto, la finalità del legislatore è stata quella di agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti i quali, non trovandosi nelle condizioni di poter effettuare il versamento diretto in unica soluzione, optano per il pagamento rateale delle somme dovute in base all’accertamento con adesione, alla conciliazione giudiziale o ai fini dell’acquiescenza all’accertamento.

Il comma 17, al fine di garantire, da una parte, per i contribuenti che rispettino pienamente il piano di rateazione prescelto la possibilità di versare le somme dovute senza dover necessariamente sostenere i costi connessi al rilascio delle garanzie e, dall’altra, l’interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, ha modificato i commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Stante il rinvio al comma 2 dell’articolo 8 operato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la detta modifica in materia di soppressione dell’obbligo della garanzia trova applicazione anche in relazione all’istituto dell’acquiescenza di cui all’articolo 15 del D. Leg.vo n. 218 del 1997.

Lo stesso comma 17, inoltre, sostituisce il comma 3bis dell’articolo 8 del citato d

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5. Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (articolo 23, commi 22 e 23)

Le disposizioni contenute nei commi 22 e 23 dell’art. 23 del decreto, si inseriscono nel quadro delle previsioni nazionali finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di evasione e frode in materia di IVA nazionale e comunitaria.

L’intento del legislatore è quello di ridurre il numero delle partite IVA formalmente attive (circa 8,9 milioni, di cui 6 milioni relative a persone fisiche e 2,9 milioni intestate a societ

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6. Razionalizzazioni e potenziamento delle indagini finanziarie (articolo 23, commi 24, 25, 26 e 27)

Con le previsioni recate dai commi da 24 a 27 dell’art. 23 viene ampliata la platea dei soggetti destinatari delle indagini finanziarie di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nell’ambito di operatività delle indagini finanziarie rientrano ora, per effetto delle modifiche in argomento, anche le società e gli enti di assicurazione, consentendo agli uffici di acquisire da tali soggetti, esclusivamente con procedura autorizzata ed in via telematica, dati e notizie di natura finanziaria.

Verranno così acquisite anche le informazioni rel

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7. Disposizioni in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28)

Il comma 28 dell’art. 23 del decreto reca disposizioni sia sulla tempistica di pubblicazione degli studi di settore che in ordine all’utilizzo degli stessi in sede di accertamento.

Il comma, in sede di conversione del decreto nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non è stato oggetto di interventi se non in relazione alla numerazione della modifica apportata all’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, variata dalla lettera «e» alla lettera «d-ter».

In merito alla tempistica di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore in evoluzione a partire dal 2012, interviene la lettera a) del comma 28 che prevede, da tale annualità, il differimento a regime dei detti termini al 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore.

Inoltre, la norma in argomento dispone la possibilità di modificare gli studi di settore, già approvati, entro il successivo 31 marzo, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

Tale previsione è coerente con l’esigenza di rendere gli studi di settore quanto più possibile capaci di stimare compiutamente i ricavi ed i compensi degli operatori economici interessati.

La successiva lettera b) del comma 28 prevede che, in caso di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e

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8. Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 23, comma 29)

Il comma 29 dell’art. 23 del decreto contiene alcune modifiche volte a razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Nello specifico, la lettera a) con l’introduzione del comma 7bis all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, estende la facoltà di definizione in misura ridotta delle sanzioni irrogate, all’ipotesi in cui le stesse siano state rideterminate dall’ufficio a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente.

Pertanto, a seguito della notifica dell’atto di contestazione e della produzione, entro il term

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9. Differimento della data di inizio dell’applicazione delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento (articolo 23, comma 30)

Il comma 30 prevede il differimento della data di inizio dell’applicazione delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossio

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10. Riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi (articolo 23, comma 31)

Il comma 31 dell’articolo 23 del decreto, nel modificare l’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del D. Leg.vo 18 dicembre 1997, n. 471, ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi.

Nel testo previgente, infatti, il citato articolo 13 che prevede la sanzione del 30 per cento per il ritardato od omesso versamento dei tributi riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dal

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11. Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari (articolo 23, commi 37, 38, 39, 40)

Le disposizioni modificano alcune previsioni del codice civile razionalizzando ed ampliando l’ambito di applicazione dei privilegi già esistenti per i crediti tributari al fine di conseguire più efficacemente il soddisfacimento dei crediti erariali.

Il comma 37, in particolare, nel variare il comma 1 dell’articolo 2752 del Codice Civile, ha per effetto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili per tutti i crediti tributari e si applica anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge.

L’art. 2752, comma 1, infatti, prima della attuale modifica, nel riconoscere il privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, ne limitava l’efficacia, sotto il profilo temporale, in maniera anacronistica e deteriore rispetto alla disciplina previ

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12. Disposizioni in materia di comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (articolo 23, comma 41)

L’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto per i soggetti titolari di partiva IVA l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, di importo non inferiore a 3.000 euro.

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13. Semplificazione per le attività di noleggio autoveicoli (articolo 23, comma 42)

Il comma 42 dell’articolo 23 del decreto elimina, per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 R (Nuovo Codice della Strada), l’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale, e prevede esclusivamente l’emissione della fattura ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Come chiarito dalla relazione governativa al decreto, la modifica in esame è dettata dal notevolissimo sviluppo imprenditoriale del settore dell’autonoleggio «con benefici e positivi effetti sul mercato del turismo nazionale» ed assolve alla finalità «di opportuna semplificazione degli adempimenti contabili attualmente in vigore, in quanto gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli».

Più in dettaglio, la norma in esame provvede, alla lettera a), a stabilire la disapplicazione, nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di locazione di veicoli senza conducente, delle disposizioni dettate dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 R in materia di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale.

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14. Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari (articolo 23, commi 48, 49, 50)

I commi 48, 49 e 50 dell’articolo 23 del decreto hanno introdotto l’obbligo di indicare negli atti introduttivi di un giudizio e negli atti di prima difesa, a pena di irricevibilità, le generalità complete ed il codice fiscale delle parti e dei loro difensori.

Sono stati altresì superati i previgenti limiti che derivavano dall’espressa esclusione dell’obbligo di indicazione del

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15. Modifiche al regime di tassazione di bonus e stock options per il settore finanziario (articolo 23, commi 50bis e 50ter)

L’articolo 33 del D.L. n. 78 del 2010 prevede che sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options «che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento» (comma 1).

«L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti» (comma 2).

Il comma 50bis dell’articolo 23 del decreto ha aggiunto, all

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