Com’è noto, l’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266R, ha introdotto una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile previsto dall’articolo 43 del TUR per le cessioni immobiliari, stabilendo che, in presenza di determinati requisiti (soggettivi e oggettivi) e di specifiche condizioni, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita dal ‘valore catastale’, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato in atto.
Come rilevato dal contribuente, in merito all’applicazione di tale disciplina, questa Agenzia, con risoluzione 17 maggio 2007, n. 102R, aveva chiarito che il sistema del prezzo valore non poteva trovare applicazione per i trasferimenti degli immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi, in quanto per tali trasferimenti la base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione o all’indennizzo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 44 del TUR.
Il tema dell’applicabilità del sistema del prezzo valore ai trasferimenti posti in essere in sede di espropriazione forzata e di pubblico incanto, di cui all’articolo 44 del TUR, è stato, tuttavia, oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale con la sentenza