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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Finanze 16/01/1998, n. 12
Circ. Min. Finanze 16/01/1998, n. 12
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[Premessa] |
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1. GeneralitàLa L. 27 dicembre 1997, n. 449, Rrecante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", con l'articolo 21, commi 18, 19 e 20, è intervenuta, tra l'altro, nella disciplina dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili. |
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2. Nuova disciplina della registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobiliLa nuova disciplina tributaria recata dall'articolo 21, commi 18, 19 e 20 della L. 27 dicembre 1997, n. 449,R dispone l'obbligo della registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio nazionale, indipendentemente dall'ammontare del canone annuo. Unica eccezione a tale regola generale è quella prevista dall'articolo 2-bis della tariffa parte seconda del testo unico delle dis |
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3. Adempimenti del contribuente |
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3.1. Soggetti obbligatiAi sensi della lettera b) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 131 del 1986,R sono obbligati a chiedere la registrazi |
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3.2. Uffici competentiNon si ritiene di doversi soffermare sugli uffici competenti a registrare gli atti pubblici e le scritture private autenticate in quanto, nella generalità dei casi per i contratti di locazione e di sublocazione si ricorre |
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3.3. TerminiSi ritiene opportuno rammentare che l'obbligo della registrazione per i contratti di locazione e di affitto formati in Italia, deve essere adempiuto nel |
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4. Determinazione dell'impostaPer determinare l'imposta di registro dovuta, si deve applicare l'aliquota, prevista dall'articolo 5 |
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4.1. Affitto di fondi rusticiPer i fondi rustici si dovrà applicare l'aliquota dello 0,50 per cento al corrispettivo annuo moltiplicato |
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4.2. Locazione di immobili diversi dagli urbani e dai fondi rusticiPer tutti gli altri immobili si dovrà applicare l'aliquota del 2 per cento al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle a |
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4.3. Locazione di immobili urbani di durata pluriennaleAlla regola generale fin qui esposta fanno eccezione i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, la cui disciplina risulta dalla nuova formulazione dell'articolo 17, comma 3, e dalla nota I) all'articolo 5 della tariffa parte prima del più volte citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come da ultimo modificato. Per tali contratti, infatti, il succitato comma 3 prevede espressamente che "l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno" e la nota I) all'articolo 5 dispone che "l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso d'interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità". Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, quindi, l'imposta di registro dovuta può essere assolta annualmente nella misura del 2% sull'importo del canone annuo di locazione ovvero può essere assolta per l'intera durata del contratto, mediante unico versamento effettuato al momento della registrazione del contratto medesimo. In tale ultima ipotesi è prevista una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Per facilità di calcolo si riporta di seguito una tabella nella quale sono indicate le detrazioni dall'imposta, calcolate tenendo conto del vigente tasso d'interesse legale del 5 per cento. |
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5. Registrazione dei contrattiIl Decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 sopracitato prevede all'articolo 4, che il soggetto che chiede la registrazione degli atti deve presentare all'ufficio competente, oltre all'attestazione del pagamento effettuato, anche un apposito modello (allegato n. 6 al citato decreto), che assolve alla duplice funzione di distinta degli atti presentati per la registrazione nonché di ricevuta di deposito necessaria per |
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5.1. Cessioni, risoluzioni e proroghe dei contrattiLe cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, sono regolate dal più volte citato articolo 17 del D.P.R. n. 131 del 1986 il quale, al comma 1, prevede che il versamento dell'imposta venga effettuato entro venti giorni dal verificarsi del relativo evento, con le stesse modalità e allo stesso concessionario presso il quale è stato eseguito il pagamento al momento della registrazione. Per l'individuazione dei soggetti presso i quali deve essere eseguito il pagamento, si rinvia al precedente punto 3.2 e, per quel che concerne le modalità di liquidazione e versamento, a quanto precedentemente precisato. Il successivo comma 2, inoltre, dispone espressamente che "l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento". |
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6. Misura minima dell'impostaTra le altre modifiche introdotte nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è stata aggiunta la nota II) all'articolo 5 della tariffa parte prima che espressamente prevede: "In ogni caso l'ammontare dell'imposta per le locazioni e per gli affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000"; in tal modo l'impost |
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7. DecorrenzaIl comma 19 dell'articolo 21 della legge in commento stabilisce la decorrenza delle nuove disposizion |
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8. Regime transitorioOltre a fissare la decorrenza della nuova normativa, l'articolo 21, comma 19, già richiamato, detta anche il regime transitorio per i contratti che, alla data del 1° gennaio 1998, siano già stati posti in essere e quindi in corso di esecuzione. In proposito la norma regola due ipotesi: a) contratti di locazione già in essere ma non registrati in quanto con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000; b) contratti già registrati. |
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Allegato
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