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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 20/12/2012, n. 47/E
Circ. Ag. Entrate 20/12/2012, n. 47/E
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[Premessa] |
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1. La disciplina della cedolare seccaL’articolo 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo (c.d. cedolare secca). Termini e modalità di esercizio dell’opzione sono stati stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011. |
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1.1. Opzione effettuata in sede di registrazione tardiva del contrattoL’ipotesi in cui l’opzione per il regime della cedolare secca venga effettuata in sede di |
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1.2. Opzione effettuata successivamente alla registrazioneCom’è noto, l’esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca può essere effettuato (presentando un nuovo “modello 69”) in un momento successivo alla registrazione del contratto. Sul punto, nel paragrafo 2.1. della circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, è stato precisato che “qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativ |
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2. La disciplina della remissione in bonisCon l’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 è stata introdotta nel sistema tributario la c.d. remissione in bonis che consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale ri |
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3. Rapporti tra cedolare secca e remissione in bonisLa fattispecie di tardiva presentazione del “modello 69” può rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012, solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione di tale modello non sia configurabile come mero ripensamento. Ne consegue che non può essere ammesso ad usufruire dell’istituto in esame chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. Si ritiene, infatti, che il pagamento di detta imposta configuri un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento del richiamato tributo. In tale ipotesi troverà, di conseguenza, applicazione soltanto la regola generale prima descritta, secondo cui l’opzione esercitata tardivamente produce i suoi effetti a decorrere dall’annualità successiva. Non sono, pertanto, sanabili con la remissione in bonis le situazioni indicate negli esempi 1 e 2 al fine di ottenere la decorrenza del regime della cedolare secca, rispettivamente, dal 2013 (nel caso dell’esem |
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4. Disciplina fiscale dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati, registrati a canone inferiore e dei comodati fittiziL’articolo 3, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011 R stabilisce che i contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non siano stati registrati entro il termine previsto dalla legge, sono soggetti alla seguente disciplina: - la durata della locazione è fissata in quattro anni a decorrere dalla registrazione del contratto di locazione, volontaria o d’ufficio; - al rinnovo si applica la disciplina recata dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 |
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