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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Territorio 30/03/2007, n. 3
Circ. Ag. Territorio 30/03/2007, n. 3
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[Premessa] |
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1. PremessaCon provvedimento del 6 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate - di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia - in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n |
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2. Disposizioni di carattere generaleCome premesso, il provvedimento in esame estende le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 463/1997 a nuovi soggetti e a nuove tipologie di atti, rendendone progressivamente obbligatorio l’utilizzo per i notai e completando l’attivazione del servizio agli ambiti territoriali finora esclusi. Al nuovo ambito di operatività delle procedure telematiche si rende peraltro applicabile il complessivo quadro normativo - legislativo e regolamentare - venutosi a delineare in seguito all’emanazione del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, con il quale, fra l’altro, sono stati aggiunti gli articoli da 3-bis a 3-sexies al citato decreto legislativo 463/1997. |
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3. Atti comportanti iscrizione o per i quali non vi è obbligo di trascrizione nei registri immobiliariL’articolo 5 del decreto 6 dicembre 2006 disciplina, in particolare, l’utilizzo della trasmissione telematica relativamente agli atti che c |
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4. Atti comportanti annotazione nei registri immobiliariL’estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997 a tutte le tipologie di atti ricevuti o autenticati da notai o dagli altri pubblici ufficiali di cui sopra rende necessario affrontare la delicata tematica degli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari. Peraltro, in considerazione della peculiare natura del procedimento relativo all’esecuzione delle formalità |
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4.1. IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE DOMANDE DI ANNOTAZIONEIl punto 2 della Tabella allegata al Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, fissa in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento «Annotazioni a margine delle formalità ipotecarie». La conclusione del procedimento di cui trattasi - che si avvia su istanza di parte (attraverso la presentazione della domanda di annotazione e del deposito del relativo titolo) - coincide, in pratica, con l’esecuzione materiale dell’annotazione a margine della formalità principale (cfr. in tal senso l’articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52). Attesa dunque la peculiarità del procedimento di annotazione, si rende necessario impartire le prime indicazioni operative agli Uffici, con riferimento alle singole fasi dell’iter procedurale. 4.1.1. Invio e ricezione delle domande Il richiedente invia il modello unico informatico, che, come sopra accennato, può riguardare contestualmente la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, ovvero separatamente le due richieste. Resta inteso che l’invio telematico della sola domanda di annotazione può riguardare esclusivamente atti registrati con le medesime modalità. In altri termini, è escluso il ricorso alle procedure telematiche di cui alla presente circolare per gli atti registrati con modalità tradizionali. In caso di esito positivo della trasmissione telematica, il sistema procede ad eseguire in modo automatico una serie di controlli sui files ricevuti e sui dati dei r |
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5. Presentazione telematica del titolo ai fini dell’esecuzione delle formalità ipotecarieFra le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento in esame vi è la previsione relativa alla presentazione del titolo per via telematica al Conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione delle relative formalità. L’articolo 7 del decreto 6 dicembre 2006 discip |
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