Le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa. Aderendo a questo consolidato orientamento della Giurisprudenza l'Amministrazione finanziaria, con il documento in oggetto, ha fornito parere positivo in ordine alla possibilità di usufruire delle agevolazioni in commento per la compravendita di un piccolo alloggio contiguo ad altra abitazione già di proprietà della parte acquirente.
Le agevolazioni possono applicarsi sia ai casi di acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, che ai casi di acquisto di immobile adiacente ad un altro già acquistato, al fine di procedere all'accorpamento.
In entrambe le ipotesi, peraltro, per l'accesso al regime di favore l'abitazione risultante dalla riunione deve conservare le caratteristiche non di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.