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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 13/06/2023, n. 69
D.L. 13/06/2023, n. 69
D.L. 13/06/2023, n. 69
D.L. 13/06/2023, n. 69
In vigore dal 14/06/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 05/10/2023, n. 133 (L. 01/12/2023, n. 176)
- L. 10/08/2023, n. 103 (legge di conversione), in vigore dall'11/08/2023.
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Premessa |
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Art. 1 - Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA. Modifica al decreto-legge n. 73 del 20211. Omissis 1-bis. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mod |
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Art. 1-bis - Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/10231. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con i princìpi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63. Nel medesimo periodo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 |
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Art. 2. - Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/40751. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decret |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 3-bis - Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015 |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5. - Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl1. All’articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: “superstiti” sono inserite le s |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7. - Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 17758121. Al fine di assicurare l’individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’a |
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Art. 8. - Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell’aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 17758121. Al fine di assicurare l’adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell’aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della |
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Art. 8-bis - Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/21631. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della |
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Art. 9. - Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/22991. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limit |
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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/22991. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del presente comma”; b) all'articolo 3, comma 1: 1) al decimo periodo, le parole: “con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può a tal fine avvalersi del gestore dello stabilimento ovvero di organismi in house dello Stato”; 2) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: “I criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo, che contiene altresì l'indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti. E' fatta salva la facoltà per il gestore dello stabilimento di presentare progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal decimo periodo, da attuare con oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottoposti alla valutazione e approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo”. 2. All'articolo 104-bis delle norm |
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Art. 10. - Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d’infrazione n. 2014/21471. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010 , le pratiche agricole di cui al medesimo |
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Art. 10-bis - Art. 11. - Omissis
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Art. 12. - Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/42311. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi. 2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l’assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, |
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Art. 13. - Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/42311. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»; b) dopo nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15. - Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 56238431. La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comm |
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Art. 16. - Designazione dell’Autorità per la verifica dell’autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/10011. Alle formalità previste dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio |
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Art. 17. - Omissis
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Art. 18. - Disposizioni per l’adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l’immigrazione e la sicurezza1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d’ingresso o dell’autorizzazione ai viaggi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch’essi in corso di validità.»; N6 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L’ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1. 1-quater. L’autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system -EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L’informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validit� |
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Art. 18-bis. - Art. 18-ter. - Omissis
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Art. 19. - Modifica dell’articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 2341. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 20. - Omissis
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Art. 21. - Modifica all’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)1. All’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 18 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22. - Verifica dell’efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER1. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 22-bis - Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 |
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Art. 22-ter - Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 |
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Art. 23. - Omissis
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Art. 24. - Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada1. All’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.»; N5 |
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Art. 24-bis. - Omissis
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Art. 24-ter - Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/22731. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni |
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Art. 25. - Omissis
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Art. 25-bis - Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato |
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Art. 26. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l’anno 2023, a euro 88.141.617 per l’anno 2024, a euro 98.949.185 per l’anno 2025, a euro 79.846.599 per l’anno 2026, a euro 80.116.134 per l’anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l’anno 2031e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a |
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Art. 27. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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