Il documento reca chiarimenti in merito ad alcuni quesiti posti in materia di applicazione dell'IMU e della TASI in relazione alle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, L. 208/2015), che ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI degli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Le condizioni per poter usufruire del bonus sono le seguenti:
- gli immobili non devono appartenere alle categorie "di lusso" (A/1, A/8, e A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato (in caso di contratto verbale l’adempimento può essere effettuato previa esclusiva presentazione del modello 69, in duplice copia, nel quale deve essere indicato che si tratta di un "Contratto verbale di comodato");
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ovvero, oltre a quello concesso in comodato, un altro nello stesso comune, adibito a propria abitazione principale);
- il comodante deve risiedere anagraficamente e avere la dimora abituale nel comune dell’abitazione data in comodato al genitore/figlio.
Con particolare riguardo alla quota della TASI, infine, viene chiarito che il proprietario dell’appartamento, in caso di comodato, dovrà versare la tassa, calcolata sulla base imponibile del 50%, nella percentuale stabilita dal comune per il 2015. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a tale determinazione, il comodante dovrà applicare la TASI nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo (ai sensi dell’art. 1, comma 681, L. 147/2013).