N186 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 la modifica ha effetto a partire dal 01/01/2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il comma così reciterà:

“1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1.”

Dalla redazione