Comma modificato dall’art. 23, comma 49, del D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111) e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 la modifica ha effetto a partire dal 01/01/2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Il comma così reciterà:

“1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”

Dalla redazione