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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139 la disposizione ha effetto a partire dal 01/01/2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Il comma così recitava:
“2. L’ufficio può differire la liquidazione dell’imposta per non più di tre giorni: il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro un termine di decadenza.”
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