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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 05/08/1978, n. 457
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- D.L. 23/01/1982, n. 9 (L. 25/03/1982, n. 94)
- L. 28/02/1981, n. 47
- L. 29/07/1980, n. 385
- D.L. 15/12/1979, n. 629 (L. 15/02/1980, n. 25)
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TITOLO I - PIANO DECENNALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - ORGANI E FUNZIONI |
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Art. 1. - (Contenuti del piano)A partire dall’anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante: a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici; |
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Art. 2. - (Competenze del CIPE)Il CIPE, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l’edilizia residenziale e in particolare: a) determina le linee d’intervento nel settore dell’edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all’esigenza d’industrializzazione del settore; |
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Art. 3. - (Competenze del Comitato per l’edilizia residenziale)Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE: a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni; b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le Regioni; c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme d’intervento; d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari; e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziame |
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Art. 4. - (Attribuzioni delle Regioni)Le Regioni, per le finalità di cui all’art. 1, provvedono in particolare a: a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell’ambito dei piani di sviluppo agricolo; b) formare programmi quadriennali e progetti biennali dl intervento per l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse; |
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Art. 5. - (Composizione del Comitato per l’edilizia residenziale)Il Comitato per l’edilizia residenziale, istituito dall’art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da: 1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici; 2) due rappresentanti del Ministro del tesoro; |
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Art. 6. - (Istituzione del Comitato esecutivo)Nell’ambito del Comitato per l’edilizia residenziale è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretar |
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Art. 7. - (Segretariato generale del Comitato per l’edilizia residenziale)Il Comitato per l’edilizia residenziale, per l’espletamento dei suoi compiti, si avvale di un Segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero. Il segretario generale |
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Art. 8. - (Esperti e personale comandato presso il Segretariato generale Centro di documentazione)L’aliquota massima annuale di esperti di cui all’art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del Comitato esecutivo, tra gli iscritti all’albo previsto dall’ |
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Art. 9. - (Termini per la formazione e l’attuazione del piano decennale)Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi: 1) il Comitato per l’edilizia residenziale è costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; 2) le direttive di cui al precedente art. 2 sono approvate dal CIPE, in sede di prima applicazione |
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Art. 10. - (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento dell’edilizia residenziale, dell’acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, le decisioni del CIPE in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In partic |
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Art. 11. - (Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri: 1) Ministro del te |
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Art. 12. - (Devoluzione degli utili di gestione)L’utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depos |
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Art. 13. - (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da: a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l&r |
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TITOLO III - NORME PER IL CREDITO FONDIARIO |
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Art. 14. - (Mutui edilizi)I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di p |
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Art. 15. - (Mutui indicizzati) |
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Art. 16. - (Mutui agevolati)Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli Istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni |
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Art. 17. - (Garanzie)I mutui concessi dagli Istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull’area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato si intende prestata con l’emissione del provvedimento regionale di concessione d |
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Art. 18. - (Beneficiari dei mutui agevolati)I mutui previsti dall’art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con oneri iniziali a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L’onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo art. 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell’assegnazione per gli alloggi realizzati da en |
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Art. 20. - (Limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)I limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento o al riattamento di un’abitazione e quelli per l’assegnazione di un’abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate: |
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Art. 21. - (Modalità per la determinazione del reddito)Ai fini dell’acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali punteggi prefer |
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Art. 22. - (Limiti di reddito per l’assegnazione delle abitazioni degli IACP)Il limite di reddito per l’assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente art. 1, lettera a), nonché ai sensi |
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Art. 23. - (Decadenza dal contributo dello Stato)Qualora il socio di cooperativa edilizia o l’acquirente di impresa da costruzio |
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Art. 24. - (Abitazioni realizzate con leggi anteriori)Per l’acquisto o per l’assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i req |
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Art. 25. - (Principi per la legislazione regionale relativa alla individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi)Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri: |
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Art. 26. - (Edilizia rurale)Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli Istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli Istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l’attività, per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari |
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TITOLO IV - NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE |
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Art. 27. - (Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)I Comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. |
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Art. 28. - (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all’art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ove la deliberazione del consi |
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Art. 29. - (Utilizzazione dei fondi da parte dei Comuni)Per l’attuazione dei piani di recupero da parte dei Comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente ar |
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Art. 30. - (Piani di recupero di iniziativa dei privati)I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. |
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Art. 31. - (Definizione degli interventi)Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; |
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Art. 33. - (Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevola |
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Art. 34. - (Piani esecutivi vigenti)Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all’edilizia econ |
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TITOLO V - FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE |
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Art. 35. - (Finanziamento per l’edilizia sovvenzionata)Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettera a) e c) dell’art. 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l’assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante: |
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Art. 36. - (Finanziamento per l’edilizia convenzionata-agevolata)Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente art. 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi. |
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Art. 37. - (Finanziamento per l’edilizia rurale)Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 26 è autorizzato, per l’anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l&rsquo |
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Art. 38. - (Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l’anno finanziario 1977)È autorizzato per l’anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle Regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali. |
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Art. 39. - (Accredito dei fondi alle provincie di Trento e Bolzano)Per le provincie autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia |
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Art. 40. - (Incremento del fondo per mutui ai Comuni per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione)Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall’ |
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TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 41. - (Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale)In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le Regioni dal Comitato per l’edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l’edilizia sovvenzionata nonché tra le Regio |
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Art. 42. - (Norme tecniche)Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Comitato per l’edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere c |
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Art. 43. - (Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)In sede di prima applicazione e fino all’emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell’edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni; |
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Art. 44. - (Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero individuate ai sensi dell’ |
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Art. 45. - (Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona)1. Gli immo |
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Art. 46. - (Cessione di aree dei piani di zona)Le aree di cui all’undicesimo comma dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 possono essere, altr |
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Art. 46-bis. - (Acquisto alloggi da parte del Ministero della difesa)Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, |
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Art. 46-ter. - (Acquisto aree o fabbricati in uso al Ministero della difesa da parte dei Comuni)Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta. |
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Art. 50. - (Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977)Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati |
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Art. 52. - (Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)Al secondo comma dell’art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo: "Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore abbia accertato la domanda di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge". Il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978. |
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Art. 53. - (Limiti di applicazione dell’art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513)Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all&r |
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Art. 55. - (Norme transitorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)Fino all’emanazione dei criteri di cui al precedente art. 3, lettera g), all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale |
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Art. 56. - (Fonti energetiche alternative)Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono l’installazione di impianti di riscaldamento e di prod |
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Art. 57. - (Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipe |
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Art. 58. - (Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)Il limite massimo di lire 25.000.000, di cui all’art. 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall’ |
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Art. 59. - (Norme fiscali per gli interventi di recupero)Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall’art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lette |
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Art. 60.Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. |
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