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Sent. C. Stato 14/12/2006, n. 7445

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Demolizione e ricostruzione - Vi sono comprese - Condizioni.
1. Un intervento costruttivo, che implichi la demolizione e la ricostruzione del preesistente fabbricato, può essere definito come ristrutturazione edilizia ex art. 31, comma 1, lett. d) L. 5 agosto 1978 n. 457 a condizione che: a) la nuova costruzione sia fedele ricostruzione di quella preesistente; b) vengano conservate le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente; c) la successiva ricostruzione dell’edificio riproduca almeno nelle linee fondamentali, quanto a sagoma e volumi, quello preesistente, con esclusione della realizzazione di nuovi volumi.

Ved. C. Stato V 24 febbraio 1999 n. 197 R Ved. C.Stato II 22 febbraio 2006 n. 2526 R
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, c. 1, lett. d)] R

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