Sent.C. Cass. 23/03/1988, n. 2531 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 23/03/1988, n. 2531

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1. Capitolato generale oo.pp. - Valore normativa per appalto I.A.C.P. ex L. 1978 n. 457 - Conseguenze - Domanda dell'appaltatore senza la preventiva fase amministrativa - Improponibilità.
1. Ai sensi dell'art. 80 T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 (disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), nel caso di appalto stipulato da un I.A.C.P. ai sensi della L. 5 agosto 1978 n. 457 e perciò col finanziamento della Cassa depositi e prestiti - sezione autonoma - il capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore ed efficacia normativa e quindi trova applicazione con valore vincolante, con la conseguenza che deve essere dichiarata improponibile la domanda relativa ai lavori appaltati ed ai prezzi, proposta dall'Appaltatore nel caso di inosservanza dell'onere prescritto dall'art. 42 D.P.R. n. 1063 del 1962 cit. di definire la controversia in via amministrativa prima d'iniziare l'azione davanti al giudice ordinario.

1. Conf. Cass. 8 novembre 1984 n. 5637, [R=W8N845637]17 ottobre 1966 n. 2483,[R=W17O662483] 18 maggio 1965 n. 956.[R=W18MA65956]
R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, art. 80;R L. 10 agosto 1950 n. 646[R=L64650]: D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 42[R=DPR106362,A=42]: L. 5 agosto 1978 n. 457R

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