Edilizia residenziale sociale: Decreto per la ripartizione di 250 milioni alle regioni in G.U. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/08/2019

Edilizia residenziale sociale: Decreto per la ripartizione di 250 milioni alle regioni in G.U.

Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 04/07/2019, pubblicato nella G.U. del 27/08/2019, n. 200, è stata approvata la ripartizione tra le regioni di 250 milioni di euro per l'attuazione del programma di edilizia residenziale sociale.

Il Decreto del MIT del 04/07/2019, pubblicato nella G.U. del 27/08/2019, n. 200, ha approvato la ripartizione di 250 milioni tra le regioni per l'attuazione del programma di edilizia residenziale sociale finalizzato al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

il Decreto richiama la Delibera del CIPE del 22/12/2017, n. 127, recante Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per l’edilizia residenziale.

Ai sensi della suddetta Delibera, le risorse finanziarie devono essere utilizzate secondo i seguenti indirizzi programmatici:
a) coerenza con le policy prioritarie dell’Unione europea in tema di ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica;
b) consumo di suolo zero;
c) privilegiare il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione;
d) integrazione di funzioni residenziali con quelle extra-residenziali;
e) incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati;
f) efficientamento energetico degli edifici;
g) innalzamento dei livelli di qualità dell’abitare per quanto attiene il superamento delle barriere architettoniche e la sicurezza nell’uso degli spazi;
h) flessibilità compositiva e tipologica degli spazi della residenza;
i) innovazione tecnologica dell’edilizia secondo principi di autosostenibilità;
j) adeguamento/miglioramento sismico degli edifici.

In ciascuna regione potranno essere finanziate non più di due proposte di intervento.
Ciascuna regione e provincia autonoma procede alla individuazione del o dei comuni candidati a presentare le proposte di intervento, sulla base di indicatori coerenti con la programmazione regionale dell’edilizia residenziale sociale e rappresentativi del disagio abitativo, sociale ed economico della regione stessa.

 

 

Dalla redazione