Sent. C. Cass. pen. 05/04/1994, n. 1054 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 05/04/1994, n. 1054

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Interventi di manutenzione o restauro e ristrutturazione - Criteri distintivi. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Mera autorizzazione - Insufficienza.
1. In tema di differenza tra manutenzione e restauro degli edifici da un lato e ristrutturazione dall'altro, i due fondamentali elementi di distinzione sono dati dalla individuazione del risultato finale dei lavori, nel primo caso deve trattarsi soltanto di lavori diretti a conservare l'edificio mediante opere che nel loro complesso rispettino tipologia, forma e struttura senza alcun inserimento di elementi innovativi pur se sostitutivi di quelli precedenti, nel secondo a trasformarlo attraverso un rifacimento, che coinvolga la maggior parte dell'organismo preesistente; in nessun dei due casi è però possibile trasformare forma, tipologia o struttura; la manutenzione - infatti - è un minus rispetto al restauro o al risanamento; pertanto, tale rispetto, se è imposto nel caso di maggiore rilevanza, deve parimenti avvenire in quello di minore incidenza edilizia e cioè nella manutenzione, potendo un singolo elemento subire una modifica strutturale per ragioni di indispensabile funzionalità e sicurezza, ma non è lecito apportare una totale o prevalente trasformazione delle strutture, senza dare luogo ad un organismo ristrutturato: diversamente si negherebbe in adiecto ciò che è stato affermato in principio. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la L. reg. siciliana 27 dicembre 1978 n. 71 all'art. 20 ed il Piano particolareggiato esecutivo del centro storico di Palermo ripetono l'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457, ed ha quindi specificato che l'espressione rinnovazione di parti anche strutturali, di cui al citato art. 20, non comporta il mancato rispetto della identità della struttura, ma soltanto la possibilità della sua sostituzione con altra analoga). 2. Il rilascio dell'autorizzazione non esime l'interessato da responsabilità qualora per la realizzazione delle opere sia necessaria la concessione, data la diversità di natura giuridica dei due provvedimenti.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R 2a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 9 aprile 1994 n. 265.R
L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 R

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