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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 30/04/1979, n. 61
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[Premessa] |
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1.L'Istituto si impegna a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata p |
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2.I mutui saranno concessi ai soggetti individuati dalla Regione per la realizzazione dei singoli programmi. |
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3.L'Istituto procederà all'istruttoria per la delibera di concessione dei mutui sulla base della comunicazione da parte della Regione dell'ammissione al finanziamento dell'iniziativa e della documentazione indicata nel decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della c |
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4.I mutui sono deliberati dall'Istituto fino al 100 % della spesa riconosciuta dalla Regione per l'acqu |
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5.L'Istituto invierà comunicazione alla Regione circa l'avvenuta deliberazione del mutuo, corred |
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6.L'Istituto procederà all'espletamento dell'istruttoria per il contratto di mutuo. La stipulazione del contratto stesso avverrà, conclusa positivamente l'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione prevista dal decr |
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7.Il mutuo sarà erogato dopo che l'Istituto abbia accertato l'idoneità della documentazione a tal fine necessaria, prevista nel ripetuto decreto ministeriale di cui al primo comma del precedente art. 3, e abbia ricevuto copia del provvedimento regionale di concessione del contributo. |
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8.Sulle erogazioni effettuate in conto mutuo l'Istituto provvederà alla liquidazione, alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, degli interessi dovuti nella misura tempo per tempo stabilita nel decreto ministeriale recante il costo del denaro determinato ai sensi del Tit |
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9.Ultimati i lavori, l'istituto stipulerà l'atto di erogazione e quietanza a saldo dopo aver acquisito: a) il certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori; |
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10.Con l'atto di erogazione e quietanza a saldo o con gli eventuali atti pubblici di erogazione parziale in ammortamento resta definitivamente stabilito il costo del denaro applicabile, rispettivamente, all'intero mutuo o alla quota relativa all'erogazione parziale. La decorrenza dell' |
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11.La Regione prende atto che il rispetto dei termini di pagamento sopra stabiliti dagli articoli 8 e 10 |
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12.Nel rispetto dei termini fissati dal secondo comma dell'art. 18 della Legge n. 457 Re comunque entro 60 giorni dalla stipulazione degli atti pubblici di assegnazione e di vendita, gli assegnatari e gli acquirenti dei singoli alloggi devono notificare alla Regione ed all'Istituto, a norma dell'art. 20 del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, gli atti medesimi, corredati della certificazione della Regione concernente il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni, con l'indicazione del tasso applicabile ai sensi di legge. L'Istituto provvederà ad applicare tale tasso |
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15.I mutui possono essere estinti anticipatamente. in tutto o in parte; in tal caso il mutuatario sar&ag |
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16.Qualora, in conseguenza di inadempienze contrattuali del mutuatario, abbia avuto inizio la procedura |
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17.In relazione agli adempimenti che competono alla Regione ai sensi dell'art. 4, lett. h) ed i), della |
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18.Tutte le operazioni contabili fra Regione e Istituto verranno effettuate tramite la Tesoreria regiona |
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19.Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno ef |
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20.Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Istituto. |
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21.La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzion |
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22.La presente convenzione viene redatta in esemplari ed è impegnativa per l'Istituto dal momento |
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