Sent. C. Cass. pen. 23/01/2003, n. 9519 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 23/01/2003, n. 9519

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Immobili sottoposti a vincolo - Autorizzazione necessaria - Eccezione - Condizione.
1. In materia edilizia, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nella L. 21 dicembre 2001 n. 443 e nel T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 su immobili sottoposti a vincolo, non richiedono il preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla tutela solo nel caso in cui non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

1a. (ATED-MZR.1) - Sugli interventi edilizi di manutenzione straordinaria ved. C. Stato V 6 febbraio 2003 n. 617 R [Gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria sono distinti dalla necessità che consistano in lavori di sostituzione o rinnovo di parti dell’edificio (limite di ordine funzionale) e che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari né mutino la loro destinazione (limite di ordine strutturale); pertanto qualora superino detti limiti occorre la concessione edilizia); V 18 ottobre 2002 n. 5775R (Affinché una attività edilizia costituisca una manutenzione straordinaria deve conservare la destinazione d’uso dell’edificio ed anche avere gli altri due requisiti, quello funzionale e quello strutturale, di cui già si è detto; quindi un intervento che non abbia i due suddetti requisiti e mantenga solo in parte la precedente destinazione d’uso ha natura di ristrutturazione e non di manutenzione). Ricordiamo che la vigente normativa sugli interventi suddetti è quella esposta nell’art. 3 («Definizioni degli interventi edilizi») del testo unico D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 R (che richiama l’art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457).R
(L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31; T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; L. 21 dicembre 2001 n. 443)

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