1. - Col primo motivo, assistito da quesito di diritto ex art. 366- bis c.p.c., applicabile ratione temporis, i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, dei punti 3.2.3. delle NTA del PRG del comune di Omegna del 1989 e dell'art. 21 delle NTA del PRG del 2001. Deducono al riguardo che la costruzione in oggetto, essendo stata realizzata con un'eccedenza volumetrica del 30% rispetto al pregresso, non è qualificabile né come demolizione e ricostruzione, ai sensi delle NTA del 1989, né come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 21 NTA del 2001, sicché essa non va esente dal rispetto delle distanze dal confine, previsto per le nuove costruzioni in cinque metri tanto dalla precedente, quanto dall'attuale disciplina urbanistica locale. Richiama, a sostegno, la giurisprudenza amministrativa sul concetto di ristrutturazione edilizia ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), e ad ulteriore conforto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
2. - Il secondo motivo, anch'esso corredato da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., espone la violazione dell'art. 877 c.c.. Poiché nessuna delle parti aveva mai sostenuto che le due costruzioni erano divise da un muro, sia pure solo presuntivamente comune, la Corte territoriale, una volta accertata la non autonomia statica del fabbricato di proprietà A., avrebbe da ciò dovuto ricavare la violazione del divieto di appoggio e disporre, di conseguenza, le demolizioni del caso.