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Sent. C. Stato 18/12/2000, n. 6768

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Quando si configura.
1. Una - come definita dall'art. 31, comma 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457 - si configura quando l'immobile sul quale si lavora resta immutato nella forma, volume ed altezza; infatti con la ristrutturazione si può ottenere un manufatto edile diverso dal precedente, in tutto od in parte, ma non con la esecuzione di nuovi volumi bensì con l'eliminazione o la variazione di elementi od impianti esistenti nell'immobile o con l'inserimento di nuovi elementi od impianti, oltre che con il rifacimento o la sostituzione di elementi costitutivi dell'immobile medesimo.

1a. Ved. Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128[R=WCS26O0014128].
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, comma 1, lett. d)]R

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