Sent.C. Cass. 01/02/1995, n. 1164 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 01/02/1995, n. 1164

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1. Appalti - Gravi difetti - Nozione - Difetti eliminabili mediante opere di manutenzione ordinaria - Vi rientrano - Condizioni.
1. Ai fini della responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 C.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere, pertanto, eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dall'art. 31 lett. a) L. 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con «opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici» e con «opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».

1. Conf. Cass. 11 novembre 1986 n. 6585.[R=W11N866585] 1a. Come nota 1a. a Cass. 10 gennaio 1995 n. 245.R
Cod. civ. art. 1669 ; L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 R

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia