1. – L’ing. P.C. assume d’esser proprietario d’un compendio immobiliare sito in Roma, tra il l.go delle …., il v.le omonimo ed il vicolo … e censito al NCT fg. …, partt. nn. …, … e …, da lui acquistate da terzi a più riprese nel corso del tempo.
L’ing. C. dichiara altresì che, fin dagli anni ’70, il conduttore del compendio, che svolgeva una attività di architettura di interni e di esterni e di tipo florovivaistico, realizzò sulle partt. n. 251 e 48 vari manufatti abusivi, perlopiù adibiti ad uffici e, rispettivamente, all’esposizione ed alla vendita di mobili ed arredi per giardino.
Per tali manufatti fu a suo tempo chiesto il condono edilizio ex l. 28 febbraio 1985 n. 47, prima del passaggio di proprietà all’ing. C., cui nel 2000 furono rilasciate cinque concessioni edilizia in sanatoria, precedute dal nulla-osta paesaggistico dalla Soprintendenza per i bb.aa.aa. del Lazio. In particolare, le prime quattro concessioni (le nn. 246911, 246912, 246913 e 246914 del 10 novembre 2000) riguardarono i manufatti A) / D), ricadenti sulla part. n. 251. Per quello insistente sulla part. n. 48, di proprietà dell’ing. C. fin dal 1971 e che ne chiese il condono, intervenne a sua volta la concessione in sanatoria n. 24372 del 26 ottobre 2000.
Il compendio de quo è stato poi locato dall’ing. C. fin dal 19 marzo 2007 al Gruppo P. s.r.l., corrente in Roma, che è stata autorizzata a presentare a Roma Capitale una DIA, per effettuare il restauro ed il risanamento conservativo dei manufatti condonati, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e senza cambio di destinazione d’uso, né di sagoma, di altezza o di volumetria di essi.
2. – Presentata in effetti tale DIA il 23 febbraio 2009, in pari data l’arch. M., tecnico incaricato dal Gruppo P. s.r.l., ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici di Roma il parere sull’intervento in questione.
La Soprintendenza, con nota prot. n. 8894 del 30 marzo 2009 e ritenendo tra l’altro che l’intervento stesso riguardasse pure altri manufatti allocati sulla part. n. 48 ed ancora con condono non definito, ha chiesto al Gruppo P. s.r.l. la produzione d’una nuova relazione paesaggistica ex DPCM 12 dicembre 2005.
Tanto affinché detta Società poi la producesse tanto alla Soprintendenza stessa, quanto a quella per i bb.aa.aa. del Lazio, per consentire il rilascio del nulla-osta, e ciò quantunque la relativa documentazione fosse già allegata alla DIA. Sicché il 30 luglio 2009 l’arch. M., dopo averle comunicato d’aver già chiesto il predetto parere alla Soprintendenza ai bb. archeol. di Roma, ha chiesto a Roma Capitale l’attivazione della conferenza di servizi, poi convocata presso il Dip.to IX (uff. tecn. 1) per il 24 novembre 2009. Con la nota n. 34360 del successivo giorno 30, la Soprintendenza per i bb. archeol. di Roma ha comunicato a Roma Capitale che l’area d’intervento ricadeva in zona archeologica rilevante, nonché in zona T I/4 del PTP n. 15/12 (tutela integrale), oltre a sostanziarsi in una vera e propria ristrutturazione, ferma comunque l’illegittimità dei condoni a suo tempo rilasciati.