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Sent. C. Cass. pen. 01/10/1993, n. 11592

43875 43875
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro e risanamento conservativo - Nozione - Fattispecie.
1. L'intervento di restauro e risanamento conservativo, previsto dall'art. 31 lett. c) L. 5 agosto 1978 n. 457, postula l'innovazione e la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio ai fini del suo consolidamento e della sua conservazione, dovendo comunque l'organismo edilizio originario rimanere identico, nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la S.C. ha ritenuto che il rifacimento parziale delle pareti perimetrali e la rinnovazione completa del tetto - essendo rimasto inalterato tutto il resto, ivi compresa la destinazione di servizi - non erano idonee a mutare l'identità originaria dell'organismo edilizio, anche parzialmente, sicché essendo tale intervento edilizio sussumibile sotto la lett. c) dell'art. 31 legge n. 457 del 1978, esso era subordinato ad autorizzazione e l'abuso commesso è sanzionato in via amministrativa).


Norme per l'edilizia residenziale L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31R

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