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Sent. C. Stato 26/05/1992, n. 464

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1. Edilizia ed urbanistica - Ristrutturazione e restauro - Differenza - Concessione edilizia - Quando è per essi necessaria.
1. La nozione di ristrutturazione edilizia contenuta nell'art. 31 lett. d) L. 5 agosto 1978 n. 457 è di ampia portata, tanto da consentire la costruzione di un quid novi rispetto all'esistente e, se del caso, previa demolizione, effettuata per ragioni tecniche od economiche, dell'immobile preesistente, con successiva ricostruzione onde non necessariamente l'intervento deve essere limitato alla struttura originaria; all'inverso la demolizione di un vecchio fabbricato e la costruzione sul medesimo posto di uno nuovo, identico al precedente per volumi, superfici e caratteristiche architettoniche, costituiscono rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ed integrano la ipotesi di restauro risanamento, o ripristino, posta dall'art. 31 lett. c) legge n. 457 del 1978 cit., onde non è necessaria la concessione edilizia.

1. Ved. C. Stato V 12 marzo 1992 n. 211 R(Sul restauro e risanamento conservativo), 26 febbraio 1992 n. 143 (Su ristrutturazione, in cui non rientra la realizzazione di nuovi volumi), 3 febbraio 1992 n. 86 (Su ristrutturazione in cui rientrano i lavori di demolizione e successiva ricostruzione), 3 gennaio 1992 n. 4 (c.s.); e ancora C. Stato V 28 giugno 1988 n. 416[R=WCS28G88416] e 17 ottobre 1987 n. 637.[R=WCS17O87637]
L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 lett. c) e d) R

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