L'art. 10, comma 4, lettera c), del richiamato decreto-legge, inserendosi nell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 8-bis), introduce il regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, tranne per i casi in cui le dette cessioni siano poste in essere da:
a)imprese costruttrici degli immobili oggetto della cessione;
b)imprese che hanno realizzato, anche avvalendosi di soggetti appaltatori, sugli immobili oggetto della cessione, interventi di recupero riconducibili alle tipologie contemplate dalle lettere c), d), o e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457,R che prevedono, rispettivamente, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica;