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Sent. C. Stato 11/11/2008, n. 5625

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - È tale (e non nuova edificazione) la ricostruzione di edificio demolito
1. Secondo la classificazione stabilita dalla L. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3 [ved. c.1, lett. d), 3a parte], la ricostruzione di un edificio, ancorché demolito, va intesa, non come nuova edificazione, ma come ricostruzione a recupero del preesistente patrimonio edilizio nei limiti della precedente volumetria e sagoma.

1a. (ATED-RISTR.1) - Sulla ristrutturazione edilizia ved. Cass. pen. III 24 settembre 2008 n. 36542 R e III 19 settembre 2008 n. 35933 R e (I ruderi sono da considerarsi area non edificata e quindi la loro ristrutturazione - la quale in generale implica l’esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare - costituisce nuova costruzione); C. Stato V 8 settembre 2008 n. 4256 R (La ristrutturazione edilizia è uno degli interventi di recupero di cui all’art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 R, nei quali rientra anche il caso di demolizione e successiva «fedele» ricostruzione).
[L. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c.1, lett. d), 3a parte] [R=L38001]

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