La gestione speciale é prevista e regolamentata dagli articoli 4 e 10, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e dall'art. 25, della L. 8 agosto 1977, n. 513.R
Con la circolare CER del 21 ottobre 1981, n. 25/C, venivano date istruzioni per l'applicazione della normativa vigente a quel tempo, in merito a:
a) gestione e contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi per finanziamenti ed interventi realizzati (gestione dei rientri);
b) gestione dei fondi e contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento degli interventi costruttivi e di recupero che vengono realizzati con i fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti (gestione dei programmi d'intervento).
Alla circolare erano allegati i moduli G.S., con cui venivano contabilizzate le attività oggetto della gestione speciale.
In seguito all'emanazione della legge n. 560/1993R sull'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale, pubblica, si pone la necessità di:
regolare la gestione dei proventi delle vendite che, in base al disposto legislativo del comma 5, dell'articolo unico della citata legge, debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica;
rendicontare l'andamento delle vendite sia ai fini di una valutazione dinamica dell'impatto della legge che della programmazione degli interventi.
Di seguito al presente capitolo si allegano due moduli per la rendicontazione annuale delle vendite di alloggi:
a) il modello 1.3/1 che sostituisce quello della precedente circolare 21 ottobre 1981, n. 25/c.;
Riguardo alle modalità di gestione degli introiti di fondi susseguenti alle vendite il comma 5 dell'articolo unico della legge stabilisce che: "L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica é consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore".
I successivi commi 13 e 14 prevedono, inoltre, che i proventi delle alienazioni degli alloggi, nonché delle unità immobiliari per uso diverso, "rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5".
"Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi ... determinano annualmente la quota di proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento".
Tale norma evidenzia diversi problemi che riguardano la contabilizzazione dei ricavi delle vendite.
Tali ricavi, infatti, sono vincolati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e, pure restando nella materiale disponibilità degli enti proprietari, non possono essere utilizzati se non in seguito a una proposta dello IACP competente per territorio, previa determinazione regionale della quota da destinare al reinvestimento.
La disponibilità cui fa riferimento la legge sembra essere dettata dalla necessità di superare le lunghe e complesse procedure previste dall'art. 25 della legge n. 513/1977 Red evitare doppi passaggi di fondi tra centro e periferia. Tuttavia tali fondi sono, senza equivoco, di edilizia residenziale pubblica, sia per il regime giuridico contabile, sia perché sono assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore, introdotte dall'art. 1 della legge n. 865/1971R e confermato, in particolare, dall'art. 13 della legge n. 457/1978.R
Di conseguenza essi seguono, a tutti gli effetti, la disciplina dei rientri della gestione speciale, ad eccezione delle sole modalità di versamento e di autorizzazione all'utilizzo.
Ciò comporta che detti proventi debbano essere versati su conti tenuti dagli IACP e denominati: "fondi CER - destinati alle finalità della legge n. 560/1993",