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Sent. C. Stato 16/03/2007, n. 1276

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione - Ex art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. 01/380. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Il nuovo permesso di costruire (già concessione edilizia).
1. Il concetto di ristrutturazione edilizia, come da art. 3, comma 1, lett. d), T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione dell’immobile preesistente, con la possibilità di giungere a un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta a interventi comprendenti da un lato il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, e dall’altra l’eliminazione e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, e non già alla realizzazione di nuovi volumi o una diversa ubicazione. 2. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 01/380, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire (già concessione edilizia): a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

1. Ved. C. Stato V 7 settembre 2004 n. 5867[R=WCS7S045867]; II 4 maggio 2004 n. 2687 R; V 10 febbraio 2004 n. 476 R; 18 settembre 2003 n. 5310 R; 8 agosto 2003 n. 4593 R; 5 marzo 2001 n. 1246 R; 4 maggio 2004 n. 2687 R. 1a. Ved. C.Stato V 14 dicembre 2006 n. 7445.[R=WCS14D67445]
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, c. 1, lett. d); RT.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c. 1, lett. d)] R (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 10)

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