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Sent.C. Cass. 24/04/2008, n. 10658

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1. Appalti ll.pp. - Anticipazione all’appaltatore - Revoca - Presupposti - Richiesta al fideiussore del rimborso delle somme anticipate - Ammissibilità 2. Appalti ll.pp. - Cauzione - A garanzia di obbligazioni verso lo Stato od altri enti pubblici - Clausola di pagamento a semplice richiesta - Ammissibilità
1. Negli appalti di opere pubbliche, la revoca dell’anticipazione di somme all’impresa appaltatrice si configura quale espressione del potere di autotutela dell’ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell’appalto, da qualunque ragione tale mancata prosecuzione dipenda, e quindi anche quando essa derivi, non da un inadempimento (o da un comportamento comunque colpevole) dell’imprenditore, ma dall’annullamento dell’aggiudicazione operata dal giudice amministrativo. Detta revoca dell’anticipazione, comportando l’obbligo di restituzione a carico dell’appaltatore, implica il diritto dell’ente committente di chiedere al fideiussore, che ha garantito l’anticipazione, il rimborso della somma anticipata. 2. La disposizione dell’art. 13 della L. 3 gennaio 1978 n. 1 (alla quale rinvia l’ultimo comma dell’art. 47 della L. 5 agosto 1978 n. 457), che per la costituzione di una cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, ammette anche, in luogo della fideiussione bancaria, le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, non impone un particolare tipo di polizza e non esclude, quindi, la possibilità che questa sia caratterizzata dalla presenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta, che assicura al creditore garantito una disponibilità immediata di denaro con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale.

1. Conf. Cass. 2 settembre 2004 n. 17673 R 1a. Sulla anticipazione all’appaltatore di lavori pubblici ved. Cass. 20 aprile 2007 n. 9448 R (Graduale riduzione della polizza fideiussoria rilasciata dall’appaltatore a garanzia dell’anticipazione concessagli, via via col graduale recupero dell’anticipazione stessa). 2. Conf. Cass. 4 aprile 1995 n. 3940 R; 24 giugno 1992 n. 7721 R 2a. Sulla cauzione ved. Csi 12 aprile 2007 n. 265 R (Restituzione della cauzione - Necessità della prova); 2 marzo 2007 n. 84 [R=W2M0784] (Parti necessarie del contratto di fideiussione a garanzia dell’appaltatore ll.pp. Sono il garante e la P.A. appaltante - Non occorre la firma dell’impresa); Cass. 27 maggio 2002 n. 7712 R (Natura della polizza fideiussoria con cui è costituita la cauzione); ; C. Stato V 25 marzo 2002 n. 1683 R (È completa l’equivalenza fra fideiussione bancaria e fideiussione assicurativa presentata per la cauzione in una gara d’appalto ll.pp.).
(L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 13;R L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 47, u.c.)R

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