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Sent. C. Stato 26/02/1992, n. 143

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnazione - Requisiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnazione - Dimostrazione di danno particolare - Non occorre. 3. Edilizia ed urbanistica - Ristrutturazione - Realizzazione di nuovi volumi - Non è tale.
1. Le norme urbanistiche, a differenza di quelle di carattere civile sulle costruzione, non sono dettate a tutela delle proprietà limitrofe o vicine, ma a salvaguardia dell'ordinato insediamento abitativo nel territorio, cosicché il danno che consegue alla loro violazione non può essere valutato con riferimento a determinati immobili vicini, bensì con riguardo al danno che la collettività tutta risente dall'inosservanza delle norme sulle costruzioni; pertanto, soddisfatta la condizione della residenza o del possesso o detenzione di immobili nella zona o di altro titolo particolare di frequentazione della zona stessa, l'impugnazione delle concessioni edilizie ai sensi dell'art. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150 non richiede altro interesse a ricorrere che quello del ripristino della legittimità. 2. L'art. 31 L. 17 agosto 1942 n. 1150, che consente a «chiunque» di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime, non richiede la dimostrazione di un danno particolare da parte degli abitanti degli altri immobili della zona, atteso che la violazione delle norme urbanistiche sulle edificazioni reca danno (alla stregua delle valutazioni di utilità insite nelle disposizioni stesse) a tutti i membri della collettività che si trovino a vivere, dimorare e talvolta anche solo a transitare nella zona interessata, in ragione della frequentazione della stessa e della diffusione delle violazioni. 3. Non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 la realizzazione di nuovi volumi.


L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31R L. 5 agosto 1978 n. 457. art. 31R

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