Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.P.R. 06/06/2001 n. 380
- D. Leg.vo 30/07/1999, n. 284
- L. 30/04/1999, n. 136
- D.L. 30/01/1998, n. 6 (L. 30/03/1998, n. 61)
- L. 17/02/1992, n. 179
- L. 05/02/1992, n. 104
- L. 06/06/1991, n. 175
- L. 31/05/1990, n. 128
- L. 23/12/1986, n. 899
- D.L. 23/01/1982, n. 9 (L. 25/03/1982, n. 94)
- L. 28/02/1981, n. 47
- L. 29/07/1980, n. 385
- D.L. 15/12/1979, n. 629 (L. 15/02/1980, n. 25)
TITOLO I -
PIANO DECENNALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
- ORGANI E FUNZIONI
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527166040161
Art. 1. -
(Contenuti del piano)
A partire dall’anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
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527166040162
Art. 2. -
(Competenze del CIPE)
Il CIPE, previo parere della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l’edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d’intervento nel settore dell’edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all’esigenza d’industrializzazione del settore;
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527166040163
Art. 3. -
(Competenze del Comitato per l’edilizia residenziale)
Il Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le Regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme d’intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziame
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527166040164
Art. 4. -
(Attribuzioni delle Regioni)
Le Regioni, per le finalità di cui all’art. 1, provvedono in particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell’ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali dl intervento per l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
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527166040165
Art. 5. -
(Composizione del Comitato per l’edilizia residenziale)
Il Comitato per l’edilizia residenziale, istituito dall’art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:
1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
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527166040166
Art. 6. -
(Istituzione del Comitato esecutivo)
Nell’ambito del Comitato per l’edilizia residenziale è costituito un Comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretar
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527166040167
Art. 7. -
(Segretariato generale del Comitato per l’edilizia
residenziale)
Il Comitato per l’edilizia residenziale, per l’espletamento dei suoi compiti, si avvale di un Segretariato generale costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso Ministero.
Il segretario generale
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527166040168
Art. 8. -
(Esperti e personale comandato presso il Segretariato generale Centro
di documentazione)
L’aliquota massima annuale di esperti di cui all’art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del Comitato esecutivo, tra gli iscritti all’albo previsto dall’
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527166040169
Art. 9. -
(Termini per la formazione e l’attuazione del piano decennale)
Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:
1) il Comitato per l’edilizia residenziale è costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
2) le direttive di cui al precedente art. 2 sono approvate dal CIPE, in sede di prima applicazione
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527166040170
TITOLO II - GESTIONE
FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE
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527166040171
Art. 10. -
(Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti)
È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento dell’edilizia residenziale, dell’acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, le decisioni del CIPE in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.
In partic
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527166040172
Art. 11. -
(Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti)
Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri:
1) Ministro del te
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527166040173
Art. 12. -
(Devoluzione degli utili di gestione)
L’utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depos
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527166040174
Art. 13. - (Fondi
per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l&r
Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli Istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni
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527166040179
Art. 17. -
(Garanzie)
I mutui concessi dagli Istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull’area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con l’emissione del provvedimento regionale di concessione d
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527166040180
Art. 18. -
(Beneficiari dei mutui agevolati)
I mutui previsti dall’art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con oneri iniziali a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L’onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo art. 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell’assegnazione per gli alloggi realizzati da en
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Art. 19. -
(Contributo dello Stato)
Al fine di contenere l’onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo art. 20, è corrisposto agli Istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del
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527166040182
Art. 20. -
(Limiti di reddito per l’accesso ai mutui agevolati e relativi
tassi)
I limiti massimi di reddito per l’accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all’acquisto, alla costruzione, all’ampliamento o al riattamento di un’abitazione e quelli per l’assegnazione di un’abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
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527166040183
Art. 21. -
(Modalità per la determinazione del reddito)
Ai fini dell’acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali punteggi prefer
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527166040184
Art. 22. -
(Limiti di reddito per l’assegnazione delle abitazioni degli
IACP)
Il limite di reddito per l’assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente art. 1, lettera a), nonché ai sensi
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527166040185
Art. 23. -
(Decadenza dal contributo dello Stato)
Qualora il socio di cooperativa edilizia o l’acquirente di impresa da costruzio
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527166040186
Art. 24. -
(Abitazioni realizzate con leggi anteriori)
Per l’acquisto o per l’assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i req
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527166040187
Art. 25. -
(Principi per la legislazione regionale relativa alla individuazione
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
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527166040188
Art. 26. -
(Edilizia rurale)
Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli Istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli Istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l’attività, per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari
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527166040189
TITOLO IV - NORME GENERALI PER
IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE
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527166040190
Art. 27. -
(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio
esistente)
I Comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
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527166040191
Art. 28. - (Piani
di recupero del patrimonio edilizio esistente)
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente art. 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all’art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Ove la deliberazione del consi
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527166040192
Art. 29. -
(Utilizzazione dei fondi da parte dei Comuni)
Per l’attuazione dei piani di recupero da parte dei Comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente ar
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527166040193
Art. 30. - (Piani
di recupero di iniziativa dei privati)
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.
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527166040194
Art. 31. -
(Definizione degli interventi)
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
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527166040195
Art. 32. -
(Disposizioni particolari)
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente art. 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall’
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527166040196
Art. 33. -
(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)
Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevola
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527166040197
Art. 34. - (Piani
esecutivi vigenti)
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all’edilizia econ
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527166040198
TITOLO V - FINANZIAMENTO DEL
PIANO DECENNALE
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527166040199
Art. 35. -
(Finanziamento per l’edilizia sovvenzionata)
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettera a) e c) dell’art. 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l’assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell’
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527166040200
Art. 36. -
(Finanziamento per l’edilizia convenzionata-agevolata)
Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente art. 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
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527166040201
Art. 37. -
(Finanziamento per l’edilizia rurale)
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 26 è autorizzato, per l’anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l&rsquo
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527166040202
Art. 38. -
(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per
l’anno finanziario 1977)
È autorizzato per l’anno finanziario 1977, il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle Regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.
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527166040203
Art. 39. -
(Accredito dei fondi alle provincie di Trento e Bolzano)
Per le provincie autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia
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527166040204
Art. 40. -
(Incremento del fondo per mutui ai Comuni per l’acquisizione
delle aree e per le opere di urbanizzazione)
Art. 41. - (Prima
formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale)
In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le Regioni dal Comitato per l’edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513, per quanto riguarda l’edilizia sovvenzionata nonché tra le Regio
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527166040207
Art. 42. - (Norme
tecniche)
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Comitato per l’edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere c
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527166040208
Art. 43. -
(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)
In sede di prima applicazione e fino all’emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell’edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
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527166040209
Art. 44. -
(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)
I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite in proprietà, comprese nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero individuate ai sensi dell’
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527166040210
Art. 45. -
(Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani
di zona)
Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.
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527166040214
Art. 47. - (Norma
transitoria in materia di oneri di urbanizzazione)
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527166040215
Art. 48 -
(Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)
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527166040216
Art. 49. -
(Modifica all’art. 18 della legge 28-1-1977, n. 10)
Il quarto comma dell’
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527166040217
Art. 50. -
(Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31
dicembre 1977)
Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati
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527166040218
Art. 51. -
(Proroga dell’efficacia dei piani di zona)
Il termine di cui all’
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527166040219
Art. 52. -
(Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)
"Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore abbia accertato la domanda di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge".
Il termine stabilito dal secondo comma dell’art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978.
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527166040220
Art. 53. -
(Limiti di applicazione dell’art. 26 della legge 8 agosto 1977,
n. 513)
Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all&r
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527166040221
Art. 54. -
(Proroga dei termini)
Il termine di cui all’ultimo comma dell’
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527166040222
Art. 55. - (Norme
transitorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica)
Fino all’emanazione dei criteri di cui al precedente art. 3, lettera g), all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
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527166040223
Art. 56. - (Fonti
energetiche alternative)
Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono l’installazione di impianti di riscaldamento e di prod
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527166040224
Art. 57. - (Norme
fiscali per le obbligazioni indicizzate)
Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipe
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527166040225
Art. 58. - (Norme
fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)
Art. 59. - (Norme
fiscali per gli interventi di recupero)
Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall’art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lette
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527166040227
Art. 60.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER EDILIZIA POPOLARE E CONVENZIONATA (Agevolazioni per edilizia economica e popolare e Piani degli insediamenti produttivi; Estensione all’edilizia convenzionata in genere ad opera della L. 10/1977; Ampliamento dell’agevolazione per l’edilizia convenzionata dal 2018; Permanenza in vigore delle agevolazioni; Approfondimenti sulle convenzioni urbanistiche) - TIPOLOGIE DI ATTI RIENTRANTI NELL’AGEVOLAZIONE E REQUISITI (Tipologie di atti in generale; Dettagli e interpretazioni nella prassi e nella giurisprudenza; Ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi) - ALTRE AGEVOLAZIONI SOPPRESSE DAL 01/01/2014 (Agevolazioni per trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati; Agevolazioni per trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero).
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie.
Funzioni, compiti e incombenze del RUP nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata da taglio pratico e format interattivo.
Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e gestione delle controversie.
Funzioni, compiti e incombenze del RUP nell'ambito del più generale processo di pianificazione, progettazione, conduzione e conclusione dei lavori pubblici ed eventuali controversie. Responsabilità del RUP e rapporti con le altre figure coinvolte. Formazione qualificata e specialistica caratterizzata da taglio pratico e format interattivo.
Programma aggiornato al Nuovo Codice Appalti
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
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CON 10 ESEMPI COMPLETI DI OPERE SANABILI E RELATIVE PROCEDURE
Inquadramento e analisi del DL Salva Casa - Condoni edilizi e sanatorie - Soluzione delle casistiche più frequenti - Esempi di opere sanabili e relative procedure - Aspetti di competenza dei professionisti tecnici
ISBN: 9788862193795
D.L. 29/05/2024, N. 69 AGGIORNATO ALLA L. 24/07/2024, N. 105
Analisi delle novità del DL Salva Casa - Interventi edilizi e nuovi regimi autorizzativi - Sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze - Cambi d’uso e requisiti igienico-sanitari - Recupero sottotetti e locali accessori - Requisiti tecnici e vincoli per gli interventi - Incarico professionale e modulistica - Normativa essenziale coordinata
Immobili, proprietà e diritti reali - Fasi della compravendita - Tutele e garanzie del contratto - Verifiche sulla provenienza - Gravami, trascrizioni e pregiudizi sul bene - Stato legittimo e irregolarità edilizie - Agibilità e conformità catastale - Conformità degli impianti e APE
Scheda su Contributo di costruzione - Opere a scomputo; Contributo di costruzione - Casi e Questioni; Normativa nazionale; Giurisprudenza; Riferimenti normativi regionali; Formulario.
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