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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 10/09/1993, n. 26
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- L.P. 09/03/2016, n. 2
- L.P. 30/12/2015, n. 20
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- Sent. Corte Cost. 03/12/2014, n. 269
- L.P. 23/10/2014, n. 9
- L.P. 30/05/2014, n. 4
- L.P. 22/04/2014, n. 1
- L.P. 09/08/2013, n. 16
- Sent. Corte Cost. 12/07/2013, n. 187
- L.P. 15/05/2013, n. 9
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- L.P. 03/08/2012, n. 18
- L.P. 31/05/2012, n. 10
- L.P. 26/04/2012, n. 7
- Sent. Corte Cost. 30/03/2012, n. 74
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 07/04/2011, n. 7
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
- L.P. 03/03/2010, n. 4
- Sent. Corte Cost. 12/02/2010, n. 45
- L.P. 03/04/2009, n. 4
- L.P. 28/03/2009, n. 2
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- L.P. 04/03/2008, n. 1
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- L.P. 15/12/2004, n. 10
- L.P. 19/02/2002, n. 1
- L.P. 22/03/2001, n. 3
- L.P. 16/05/2000, n. 6
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 27/08/1999, n. 3
- L.P. 23/11/1998, n. 18
- L.P. 11/09/1998, n. 10
- L.P. 07/03/1997, n. 5
- L.P. 09/09/1996, n. 8
- L.P. 02/02/1996, n. 1
- L.P. 03/02/1995, n. 1
- L.P. 12/09/1994, n. 6
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l’ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della |
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Art. 1-bis - Principi |
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Art. 1-ter - Definizioni |
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Art. 4-bis - Ricorso al mercato elettronico per lavori di manutenzione |
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Art. 7 - Deleghe1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono motivatamente delegare integralmente o parzialmente alle amministrazioni di cui al medesimo comma, ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle proprie competenze relative alla realiz |
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Art. 7-bis - Commissari straordinari per infrastrutture strategiche |
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Capo II - Misure di trasparenza |
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Art. 8 - Collegio di ispettori1. Alle finalità di cui all’articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa” convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente articolo. 2. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può richiedere all’ente o o |
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Art. 9 - Responsabile di progetto |
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Capo III - Norme tecniche
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Art. 13 - Elenco prezzi1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell’attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale. N206 2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche. N394 3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco p |
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Art. 13-bis - Regolamenti e capitolati1. Con uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge, previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall’articolo 55. Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti. I regolamenti possono prevedere anche eventuali disposizioni transitorie. N468 2. I regolamenti possono disciplinare, tra l’altro, quanto segue: a) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione dei lavori e relative competenze; b) norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori; |
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Capo IV - Progettazione, direzione lavori e collaudo
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Art. 17 - Progettazione |
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Art. 17-bis - Documento tecnico di cantiere1. Il direttore dei lavori può chiedere all’appaltatore di produrre il documento tecnico di cantiere, nei casi previsti dal regolamento di attuazione, per |
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Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità1. L’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità. 2. Equivale altresì a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica |
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Art. 20 - Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche1. N210 1-bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24. N359 1-ter. N229 Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1-bis sono destinate all’erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell’importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell’amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' |
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Art. 21-bis - Concorso di idee |
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Art. 22 - Incarichi di direzione dei lavori1. Per l’esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori |
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Art. 22-bis - Sorveglianza sui lavori |
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Art. 23-bis - Coperture assicurative1. Le coperture assicurative di cui si deve dotare l'esecutore dei la |
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Art. 24 - Collaudo1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l’iscrizione all’elenco dei liberi professionisti. |
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Art. 25 - Certificato di regolare esecuzione1. Nel caso di lavori d'importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare |
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Art. 26 - Termini e modalità dei collaudi1. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la par |
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Capo V - Norme comuni di pubblicità |
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Capo VI - Esecuzione dei lavori |
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Art. 29 - Sistemi di esecuzione1. I lavori pubblici di interesse provinciale sono eseguiti mediante appalto ovvero mediante concessione. |
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Art. 33.1 - Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica |
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Art. 35-ter - Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni |
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Art. 36 - Soggetti ammessi alle gare |
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Art. 37 - Riunione di concorrenti |
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Art. 40 - Offerte anomale e turbative di gara1. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale |
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Art. 42 - Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto |
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Art. 45 - Semplificazione delle procedure1. L'approvazione del progetto presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l’esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l’esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto s |
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Art. 46-bis - Anticipazioni alle imprese appaltatrici1. Subordinatamente all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria, le amministrazioni aggiudicatrici corrispondono all’appaltatore un’anticipazione sull’importo del contratto d’appalto per un valore pari al 20 per cento dell'importo stesso. |
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Art. 46-ter - Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici1. Il regolame |
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Art. 47 |
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Art. 47-bis - Indennizzi1. Questo articolo disciplina la possibilità di riconoscere indennizzi volti a ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche. 2. Gli indennizzi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite significative, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al |
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Capo VIII - Varianti |
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Art. 51 - Varianti progettuali |
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Capo IX - Spese in economia
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Art. 52 - Spese in economia1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell’amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro. N410 2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all’economia. 3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa s |
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Art. 53 - Interventi di somma urgenza1. In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti |
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Capo X - Attività consultive in materia di lavori pubblici
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Art. 54 - Attività consultive1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico |
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Art. 55 - Organi consultivi1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi. 2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo: a) esprimere il parere di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti; N261 b) esprimere il parere di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di imp |
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Art. 56 - Composizione del comitato tecnico-amministrativo1. Il comitato tecnico-amministrativo è composto da: a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di lavori pubblici, di protezione civile e di ambiente; b) un ingegnere, un architetto e un geologo designati dai rispettivi ordini professionali; c) un esperto in materie giuridico-amministrative; |
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Art. 57 - Espressione dei pareri degli organi consultivi1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di espressione d |
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Art. 58.8 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto |
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Art. 58.9 - Esecuzione d’ufficio1. Se per negligenza dell’appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore |
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Art. 58.13 - Ambito di applicazione1. Questo capo disciplina i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione |
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Art. 58.15 - Affidamenti separati1. I lavori c |
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Art. 58.21 - Appalti soprasoglia1. Questo capo disciplina in via esclusiva le procedure di affidamento dei lavori pubblici |
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Art. 58-bis – Omissis |
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Capo XI - Modificazioni di leggi provinciali
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Art. 59 - Omissis |
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Art. 60 - Omissis |
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Art. 62 - Omissis |
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Capo XII - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
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Art. 64-bis - Disposizioni transitorie organizzative in materia di costo della manodopera |
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Art. 65 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione in applicazione dell’articolo 64, comma 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, sono abrogate le seguenti norme: a) la legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28; |
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Art. 66 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri1. Per l’attuazione dell’osservatorio provinciale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 10, il servizio statistica utilizza le assegnazioni della Provincia di cui all’articolo 21, primo comma, lettera a), della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 recante “Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento” (capitolo 12460) |
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Art. 67 - Omissis |
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