Articolo modificato dall’art. 15 della L.P. 12/09/1994, n. 6; sostituito dall’art. 34, della L.P. 24/07/2008, n. 10.

La Sent. Corte Cost. 12/02/2010, n. 45 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 34, della L.P. n. 10/2008 nella parte in cui sostituiva il comma 1 del presente articolo.

In seguito articolo modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21 a decorrere dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 31 - Licitazione

1. Con la licitazione si fa luogo ad una gara pubblica, esperita sulla base di un progetto esecutivo o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo.

2. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione."

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