Articolo modificato dall'art. 20, della L.P. 12/09/1994, n. 6; dall'art. 31, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 53, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 5 della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 38 - Criteri di selezione

1. Nelle procedure ristrette i soggetti da invitare alla procedura di gara sono quelli che abbiano presentato domanda di partecipazione e che siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 37 e per i quali non sussistano motivi di esclusione.

2. Qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a dieci le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad integrare gli inviti sino a raggiungere il numero minimo di dieci.

3. Abrogato."

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