Articolo aggiunto dall’art. 100, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall’art. 33, comma 11, della L.P. 22/04/2014, n. 1; dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21 e successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.22 - Procedure di affidamento di incarichi

1. Per l’affidamento degli incarichi di progettazione di cui all’articolo 20 d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione inerenti i contenuti del bando, le forme di pubblicità, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione delle offerte.

2. Di norma le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che sussistano particolari ragioni in senso contrario, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre che il nuovo progettista accetti l’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle amministrazioni aggiudicatrici sulla progettazione definitiva.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

4. I soggetti indicati nell’articolo 1, comma 5, operanti nei settori speciali, possono affidare le progettazioni e le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori nei settori speciali, direttamente a società d’ingegneria di cui alla normativa statale da essi controllate, purché almeno l’80 per cento della cifra d’affari media realizzata da queste società nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile."

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