Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 1-ter - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.
2. L’“accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
3. Gli “appalti di lavori pubblici” sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei relativi lavori, nonché l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice.
4. I “lavori pubblici” comprendono le attività specificate nell’allegato I della direttiva n.2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.
5. I “contratti pubblici” sono i contratti previsti dalla presente legge aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o lavori o l’acquisizione di servizi posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici.
5-bis. I "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico" previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dall'articolo 58.22, comma 3, le opere e i lavori di "particolare rilevanza tecnica o amministrativa" previsti dall'articolo 24, comma 2, i "lavori complessi" previsti dall'articolo 26, comma 1, e gli "interventi di particolare complessità o specificità" previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
b) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) esecuzione in ambienti aggressivi;
f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
g) particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.
5-ter. I "progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche" previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica.
6. L’“asta elettronica” è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
7. La “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.
8. I “concorsi di progettazione” sono le procedure intese a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell’architettura e dell’ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara, con assegnazione di premi.
9. I “contratti sopra soglia comunitaria” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.
10. Il termine “consorzio” si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.
11. Il “dialogo competitivo” è una procedura in cui l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.
12. L’“organismo di diritto pubblico” è qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d’interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) sia dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.
13. Le “procedure di affidamento” e l’”affidamento” comprendono: l’affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l’affidamento di lavori mediante concessione, l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, l’affidamento di spese in economia.
14. Le “procedure ristrette” sono le procedure alle quali ogni imprenditore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.
15. Le “procedure aperte” sono le procedure in cui ogni imprenditore interessato può presentare un’offerta.
16. Le “procedure negoziate” sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
17. Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta.
18. Le “varianti” sono le modifiche apportate a un progetto approvato che non alterano la natura e la destinazione dei lavori."
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