Articolo aggiunto dall’art. 81, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall’art. 30, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.3 - Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, se nei confronti dell’appaltatore è intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione previste dall’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell’amministrazione aggiudicatrice, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento.

1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla risoluzione del contratto.

2. In caso di risoluzione l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto."

Dalla redazione