Articolo aggiunto dall’art. 46, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 40-bis - Fasi dell’aggiudicazione

1. Al termine della procedura di gara è dichiarata l'aggiudicazione a favore del miglior offerente.

2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

3. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 5.

5. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione divenuta efficace, salvo che un diverso termine sia previsto nel bando o nell'invito ad offrire, o che l'ipotesi di differimento sia espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, mediante atto notificato all'amministrazione aggiudicatrice, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 46, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, comprese quelle per opere provvisionali.

6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33-ter.

6-bis. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'amministrazione aggiudicatrice e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

8. Ai fini della stipula del contratto o ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, l'aggiudicatario deve produrre all'amministrazione il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. Il regolamento di attuazione disciplina i contenuti del programma dei lavori.

9. Il contratto deve recare la dichiarazione dell'aggiudicatario relativamente alla perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché relativamente all'attuale realizzabilità dell'opera sulla base del progetto di gara."

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