Articolo aggiunto dall’art. 83, della L.P. 24 luglio 2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 58.5 - Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti di cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all’amministrazione aggiudicatrice."

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