Articolo aggiunto dall’art. 36, della L.P. 24/07/2008, n. 10; sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 33-bis - Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione dell’appalto.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l’amministrazione aggiudicatrice:

a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;

b) non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto; in particolare, s’intendono come particolarmente complessi gli appalti per i quali l’amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in merito all’identificazione e quantificazione dei suoi bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi bisogni, alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara ai sensi dell’articolo 27, in cui rendono note le loro necessità o i loro obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nel quale sono indicati anche i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il quale gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti previsti dal comma 5 un dialogo finalizzato a individuare e a definire i mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi. Nella fase del dialogo le amministrazioni aggiudicatrici possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.

7. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare non forniscono in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a questa facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ritenere motivatamente che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le loro necessità o i loro obiettivi; in tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 16.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Le offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

13. Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi non devono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, se la variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

14. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento mediante concessione.

15. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni che vi figurano, se ciò non ha l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

16. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo, anche per l’ipotesi prevista dal comma 11."

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